Il Decreto legge n. 61/2023, che ha previsto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023, è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.177 del 31-07-2023, inglobando anche i contenuti del D.L. 88/2023, recante le prime disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti.  La Legge di conversione approvata non accoglie la gran parte degli emendamenti e delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Istituzioni dei territori colpiti, presentando sostanzialmente i limiti evidenziati dalla CGIL nella memoria esposta in occasione dell’audizione presso l’VIII Commissione della Camera dei Deputati il 29 giugno e nelle interlocuzioni intercorse coi gruppi parlamentari.

Si procede alla nomina del Commissario Straordinario, un’urgenza sicuramente inderogabile che, tuttavia, avvenuta già in forte ritardo, non è sufficiente a dare una risposta efficace ai bisogni della popolazione e dei territori colpiti, in assenza di ulteriori importanti risposte in grado di superare i ritardi, garantire il celere risarcimento del 100% dei danni subiti dalla popolazione, avviare la messa in sicurezza del territorio e la ricostruzione, con la necessità prioritaria di interventi strutturali di ripristino e manutenzione straordinaria prima della stagione invernale, al fine di evitare ulteriori danni.

La CGIL è pronta a promuovere e sostenere tutte le azioni che saranno di conseguenza necessarie per sostenere i territori colpiti.

Nello specifico, evidenziamo i seguenti elementi di particolare criticità.

TERRITORI COLPITI ESCLUSI DALL’ALLEGATO 1

Nella Legge di conversione non è stato messo in atto quanto garantito nei mesi scorsi da parte del Governo relativamente alla disponibilità e al rapido aggiornamento del primo elenco dei Comuni e delle frazioni di Comuni colpiti e destinatari della gran parte delle misure contenute nei Decreti emergenziali. L’Allegato 1 viene lasciato invariato. Il nuovo art. 20-bis del D.L. 61/2023 prevede che il Commissario Straordinario alla ricostruzione, sentite le Regioni interessate e previo accordo con le amministrazioni centrali competenti, entro 2 mesi trasmette al Ministro per la Protezione Civile un elenco aggiornato dei comuni colpiti, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all’estensione dell’elenco dei Comuni di cui all’Allegato 1. Considerato il tempo già trascorso, la previsione di tale iter rischia di produrre conseguenze gravi per i territori colpiti ed esclusi dall’Allegato 1.  

RISORSE

A fronte delle prime ricognizioni dei danni urgenti, stimati in oltre 9 miliardi di euro, i Decreti 61/2023 e 88/2023 stanziano rispettivamente circa 1,6 miliardi e circa 2,5 miliardi di euro, in larga parte provenienti dalla riassegnazione di risorse già attribuite (spese sociali, finanziamento FIS, sistemi idrici e idraulici, edilizia pubblica, sicurezza, istruzione e diritto allo studio, ecc.). Nonostante le richieste provenienti dai territori colpiti, sono stati confermati gli stanziamenti previsti che, peraltro, non garantiscono il 100% di contributo delle spese occorrenti per il risarcimento dei danni, stante la previsione che subordina il risarcimento nei limiti delle risorse disponibili. È necessario, invece, sancire il principio per cui i danni subiti dalla popolazione devono essere risarciti al 100% per tutti gli interventi di ripristino realizzati dai privati a partire dal 2 maggio e per tutte le tipologie di danni, compresi i beni mobili (automobili e mezzi di trasporto, mobilio, ecc.).

La CGIL ha ribadito la necessità di adeguare lo stanziamento con un capitolo di bilancio dedicato, senza reindirizzare risorse da programmi già definiti e linee di intervento individuate. Segnaliamo, al contrario, che nelle proposte per la revisione al PNRR diramate il 27 luglio per sostenere la ricostruzione dei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi alluvionali, si propone il definanziamento di circa 1,3 miliardi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (M2C4 – Sub-investimento 2.1: Misure).

PERSONALE
La Legge di conversione conferma quanto previsto dal D.L. 88/2023 relativamente alla struttura di supporto in capo al Commissario Straordinario, nel limite di sessanta unità, con possibilità di potersi avvalere di cinque esperti. Le risorse umane per la struttura di supporto risultano insufficienti rispetto alla previsione di 150/170 unità tra progettisti, direttori dei lavori, funzionari amministrativi e funzionari tecnici per realizzare gli interventi urgenti volti al ripristino delle opere idrauliche, della mobilità e dei servizi essenziali, anche in considerazione del numero significativamente più alto impegnato per la ricostruzione dopo il terremoto del 2012.
A questo deve aggiungersi il superamento, non previsto dal Decreto, dei vincoli oggi esistenti, per il rafforzamento degli organici degli enti pubblici interessati, in particolare di Comuni, Unioni, Province e Regione (uffici territoriali dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che hanno in capo la gestione e la manutenzione dei corsi d’acqua), oltre che dei Consorzi di Bonifica e di tutte le Autorità pubbliche coinvolte nella ricostruzione.

GOVERNANCE
Nell’intero impianto del Decreto e, nello specifico, nella definizione della struttura commissariale, non c’è alcun richiamo al coinvolgimento, ascolto e confronto con le parti sociali. Nel documento inviato ai gruppi parlamentari avevamo evidenziato la necessità di prevedere un riferimento esplicito al coinvolgimento delle parti sociali poiché l’esperienza delle calamità che hanno colpito il nostro paese dimostra l’importanza della relazione tra struttura commissariale, territorio e parti sociali per la ricognizione delle problematiche da affrontare e la definizione delle priorità d’intervento.

LAVORO
Relativamente all’ammortizzatore unico e alle tematiche lavoristiche, sottolineiamo che la maggioranza ha rigettato le seguenti proposte emendative presentate dalle Organizzazioni Sindacali:

  • Diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali per l’accesso all’ammortizzatore unico;
  • Proroga copertura ammortizzatore unico per lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro;
  • Proroga NASPI e Dis-Coll in scadenza;
  • Copertura contributiva per lavoratori agricoli e stagionali (trascinamento nel 2023 almeno delle giornate lavorate nel 2022 ai fini contributi e per l’accesso a NASPI e Disoccupazione agricola);
  • Accesso all’ammortizzatore unico per lavoratori stagionali senza contratto di lavoro al 1 maggio 2023;
  • Accesso all’ammortizzatore unico per lavoratori con contratto intermittente;
  • Accesso all’indennità per lavoratori autonomi occasionali, collaboratori sportivi, lavoratori dello spettacolo e lavoratori domestici.


Evidenziamo, invece, che è stato approvato (art. 7-bis) l’emendamento che prevede la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza per un massimo di 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.  

RICOSTRUZIONE
La ricostruzione, come già sottolineato, dovrà essere coerente con gli obiettivi di sostenibilità, garantendo la qualità del lavoro e contrastando i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Nella Legge di conversione non si raccolgono le indicazioni relativamente alla necessità di definire di un Protocollo per la legalità e la qualità del lavoro, per il contrasto delle infiltrazioni mafiose e a tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori che opereranno per la ricostruzione - Accordi sindacali sull’esperienza e sul modello di quanto sviluppato a seguito del terremoto 2012 e del sistema “Sisma 2016”, legge 189/2016 e successive modifiche e integrazioni - e relativamente al ruolo della struttura di missione Sisma 2016 per l’esperienza e le competenze già maturate e acquisite.

In tal senso, sottolineiamo che nella Legge di conversione è stato inserito l’art. 12-ter – Verifiche antimafia che prevede che, fino al 31/12/2023, per le imprese aventi sede legale o operativa nei territori di cui all’Allegato 1, ricorre sempre il caso di urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.Lgs. 159/2011 nei procedimenti su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui art. 96, D.Lgs. 159/2011.

Questa disposizione rende ancora più necessaria la definizione di un Protocollo per la legalità e la qualità del lavoro nella ricostruzione, evitando il rischio che le procedure di urgenza e gli strumenti emergenziali rappresentino un terreno favorevole per l’infiltrazione della criminalità organizzata nella ricostruzione.  

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI
Non sono stato accolti gli emendamenti né per l’inclusione dei domiciliati non residenti tra i beneficiari delle sospensioni che, invece, rappresentano una platea importante di lavoratori e pensionati, né per la rateizzazione degli importi sospesi, che ad oggi dovranno essere quindi realizzati in un’unica rata entro il 20 novembre.

SCUOLA, UNIVERSITÀ, FORMAZIONE
Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica.

La scadenza al 31 agosto 2023 per l’utilizzo del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, entro cui esaurire ogni attività di carattere finanziario sia essa di carattere didattico sia essa di carattere amministrativo, non è realistica. Lo spostamento dal 31 agosto al 31 dicembre 2023 è un tempo più congruo per mettere in atto le iniziative finalizzate alla ripresa della normalità scolastica. Per l’utilizzo del fondo deve essere prevista maggiore flessibilità, senza il vincolo esclusivo all’acquisto di beni e servizi. Ciò al fine di mettere le scuole nelle condizioni di poter promuovere anche interventi didattici e amministrativi e dei servizi da parte del personale interno/esterno.

Esonero tasse universitarie 2023/2024
Non è stato accolto l’emendamento presentato per prevedere l’esonero dal pagamento della contribuzione per l’anno accademico 2023/2024 per le studentesse e gli studenti colpiti dall’alluvione.

Ricostruzione edifici scolastici
Al fine di dare continuità scolastica nelle aree colpite, è opportuno contemplare espressamente i servizi educativi nella ricostruzione privata e gli immobili – e le attività spesso connesse – che erogano i percorsi di formazione professionale nella ricostruzione pubblica. Questi ultimi, pur non essendo statali, fanno parte di un sistema regionale e dalla Regione devono essere autorizzati. Nel ripristino o ricostruzione degli istituti scolastici, infine, devono essere adottati i principi di una realizzazione di qualità, sostenibile e innovativa, richiamando le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione sulla scuola innovativa.

EMERGENZA ABITATIVA
Non sono stati approvati gli emendamenti presentati per stabilire la sospensione degli sfratti e per il rifinanziamento del Fondo affitto e del Fondo per la morosità incolpevole.