E' stata pubblicata ieri, 11 febbraio, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nota n.40/3223 su “Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione del Fondo di Integrazione Salariale”. Nella nota viene precisato che, in ragione dell'occorrenza, si possono indistintamente scegliere sia lo strumento della Deroga che del Fondo, ovvero Assegno Ordinario.
E' opportuno segnalare che per le aziende con soglia dimensionale sopra i 15 dipendenti e già iscritti al Fondo di Solidarietà Residuale per le quali, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.148/2015, art 29, le quote d'iscrizione al Fondo di Integrazione Salariale e la conseguenti contribuzioni a partire dal I° gennaio dovranno essere versate al Fondo di Integrazione Salariale, è già possibile godere delle prestazioni previste dal Fondo, Assegno Ordinario. L'equipollenza dei due strumenti è sostanzialmente garantita sia per gli importi che per la durata così come sotto il profilo pensionistico. Per tutte le altre aziende, sia non precedentemente iscritte al Fondo Residuale che quelle con una soglia dimensionale da 5 a 15 dipendenti, per la piena operatività del Fis occorrerà attendere l'emanazione dell'apposito decreto del MLePS d'intesa con il Mef.Per queste ultime, solo a partire dal I° luglio 2016 sarà possibile ricorrere alle prestazioni dell'Assegno di Solidarietà.Cig in deroga, alternativa al fondo di integrazione salariale
12 febbraio 2016 • 07:49