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Di seguito riportiamo la nota e il relativo allegato, presentati, oggi (1 febbraio) alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera dei Deputati, in occasione dell’Audizione informale in merito alle proposte di legge recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.
All’Audizione, insieme alla segretaria confederale della CGIL Francesca Re David, erano presenti il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, la Segretaria Confederale, Tiziana Bocchi e il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone e diversi parlamentari.
VI Commissione Finanze e XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato Camera dei Deputati
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa
L’azione legislativa in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione sul “diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende” non può essere scissa da un intervento sinergico e coordinato su quanto previsto dagli articoli 36 e 39 della Costituzione.
Un’azione di sostegno alla contrattazione e alle relazioni industriali, anche per quanto attiene il tema della partecipazione, è in relazione diretta con la necessità di una legge sulla rappresentanza, rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, e sulla democrazia sindacale, con il voto delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dei contratti nazionali di lavoro, con efficacia erga omnes.
È in questo quadro che occorre collocare la discussione su ipotesi d’intervento sulla partecipazione.
Contrariamente a tale percorso, il Governo ha scelto di agire sulla contrattazione collettiva, attraverso il meccanismo della legge delega (AC. 1275-A e abb.) introducendo il criterio del contratto maggiormente applicato in luogo del vincolo alla rappresentanza dei soggetti che lo sottoscrivono, prospettando interventi sulla con trattazione “adattiva” che destrutturano il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello che assume funzione deregolatoria.
Questo è il contesto nel quale si inserisce la discussione sulle proposte di legge in esame.
Vogliamo ricordare che non è mai stata discussa la proposta di legge d’iniziativa popolare denominata Carta dei diritti universali del lavoro presentata dalla CGIL, con l’obiettivo anche di dare attuazione agli articoli 36, 39 e 46 della Costituzione. La proposta di iniziativa popolare, che raccolse oltre 1.150.000 di firme, fu depositata in Parlamento il 29 settembre giugno 2016 (AC .4064), assegnata alla Commissione Lavoro della Camera il 29 ottobre 2016 e riassegnata con numero AC. 11 il 26 giugno 2018. Nel corso dell’attuale legislatura, la Carta dei diritti universali del Lavoro è stata ripresentata in Senato con Atto Senato 677 il 26 aprile 2023. Il tema della partecipazione è ricompreso nell’articolo 39 della Carta dei Diritti (Diritti d’informazione, di consultazione e di contrattazione dei rappresentanti dei lavoratori finalizzati al controllo delle decisioni delle imprese e alla partecipazione alla loro assunzione, e partecipazione dei lavoratori ai risultati delle imprese) e nell’articolo 40 (Strumenti di monitoraggio e sorveglianza delle società operanti nei settori di importanza strategica di interesse pubblico). In particolare, l’art. 39 s’inserisce in una normativa già esistente, il decreto legislativo n.25 del 6 febbraio 2007 attuativo della Direttiva Europea 94/45/CE del 22 settembre 1994 recante procedure per la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie con
l’obiettivo di estendere l’applicazione delle procedure di consultazione alle imprese con più di quindici di pendenti e di rafforzare gli strumenti di tutela per renderla maggiormente effettiva e di implementare le materie oggetto dell’obbligo d’informativa.
Nella Carta dei Diritti per garantire l’effettività e l’esigibilità della norma viene inserito il riferimento allo Statuto dei Lavoratori, come peraltro già praticato dalla Giurisprudenza, in caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione, consultazione e contrattazione.
In merito invece ai settori di importanza strategica quali energia, ambiente, acqua, trasporti, comunicazioni, credito, assicurazioni e altri si individua, all’art. 40 un modello che prevede la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali sullo schema del modello tedesco di codeterminazione.
A nostro giudizio, fatto salvo quanto evidenziato sulla necessità di un intervento organico e sistemico, questo è il solco entro il quale dovrebbe muoversi la discussione sulla partecipazione a partire da quanto già è stato disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale nella cosiddetta prima parte dei contratti e dai molteplici contratti aziendali. Alleghiamo alle presenti considerazioni un’analisi di carattere sintetico di quanto prevedono i contratti collettivi di lavoro e la contrattazione aziendale in merito alla partecipazione.
Per la CGIL è fondamentale la natura elettiva da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dei propri rappresentanti negli organismi di partecipazione secondo il modello già consolidato delle RSU, in connessione con una legislazione che preveda la certificazione della rappresentanza delle stesse Organizzazioni Sindacali.
La Cgil nel merito delle proposte oggetto dell’audizione esprime in particolare contrarietà sul tema relativo alla partecipazione agli utili che non rispetta la giusta distinzione tra proprietà e dipendenti; già sussistono apposite normative, anche di carattere fiscale, che permettono l’integrale detassazione del salario di produttività quando connesso a piani di partecipazione, inoltre i premi di risultato contrattati nel secondo livello prevedono anche parametri legati alla redditività d’impresa.
Allo stesso modo esprimiamo contrarietà alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori nei Consigli di amministrazione, organo gestorio ed esecutivo dell’impresa.
Siamo, invece, favorevoli al modello duale dove confronto e controllo sono esercitati da un Consiglio di sorveglianza nel quale la presenza dei rappresentanti dei lavoratori, come già detto, deve essere regolata dalle necessarie norme sulla rappresentanza e democrazia sindacale.
L’ultima proposta di legge presentata (Onorevoli Foti, Lupi, Barelli, Malagola) in un certo modo raccoglie il contenuto delle precedenti e in particolare fa propria, nella quasi interezza, la proposta di legge di iniziativa popolare (AC. 1573) cassandone però i riferimenti relativi alla partecipazione nelle società a partecipazione pubblica e alla consultazione preventiva nelle pubbliche amministrazioni, negli istituti di credito, banche e imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali.
E’ evidente che l’elemento intorno al quale ruotano i disegni di legge riguarda la partecipazione finanziaria e la presenza nei consigli di amministrazione, su cui abbiamo già espresso netta contrarietà.
Le proposte, oltre alle criticità già evidenziate, per gran parte dei contenuti rinviano alle imprese se scegliere o meno di adottare forme di partecipazione. Non a caso i diversi articoli esprimono la possibilità e non il vincolo.
Per quanto ci riguarda è fondamentale l’estensione, attraverso il sostegno legislativo, dei diritti di informazione e consultazione preventiva che vada oltre gli importanti risultati ottenuti nei CCNL e nella contrattazione di secondo livello e preveda forme analoghe ai Consigli di sorveglianza con rappresentanti dei lavoratori eletti.
E’ il momento di rafforzare il livello di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori alle scelte delle imprese, soprattutto per le grandi sfide che i settori produttivi del nostro Paese stanno affrontando: la transizione energetica, quella ecologica e quella digitale. Questo significa rafforzare e non certo sostituire la contrattazione attraverso i luoghi della partecipazione che le forniscono strumenti aggiuntivi di analisi e confronto.
I Disegni di legge in esame sono in linea con la Delega al Governo in materia di retribuzione (AC. 1275-A e abb.) che annuncia un provvedimento sulla partecipazione finanziaria. Se la scelta fosse quella di agire anche in questo caso per legge delega al Governo, come proposto da alcuni disegni di legge in esame, ci sarebbe un ulteriore elemento di gravità: non si può decidere a prescindere dal confronto e dalla condivisione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul modello sindacale, di rappresentanza, di esercizio dei diritti di partecipazione e confronto, sul modello contrattuale. Inoltre, l’intervento per legge delega al Governo
continua a privare il Parlamento delle funzioni proprie.