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Il decreto si compone di due parti.
Qui segnaleremo gli aspetti a nostro parere più rilevanti, rimandando al documento allegato l’analisi, le valutazioni e le proposte sull’intero articolato.
Il Capo I reca misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza.
L’art. 1, commi da 1 a 7, estendono il modello di intervento predisposto per il Comune di Caivano nel 2023, volto a fronteggiare situazioni di degrado e disagio sociale, ad altri sette quartieri: Rozzano (MI), Alessandrino-Quarticciolo (Roma), Scampia-Secondigliano (Na), Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), San Cristoforo (CT), Borgo Nuovo (Pa).
Lo stanziamento di fondi per affrontare situazioni di degrado e disagio giovanile in zone ad alta vulnerabilità sociale è positivo e più volte richiesto dalla nostra Organizzazione.
Non si condivide, tuttavia, la modalità operativa attraverso una struttura commissariale, non vincolando la definizione degli interventi a un preventivo e necessario confronto con sindaci e comunità locali per un percorso collettivo e condiviso.
I quartieri in oggetto non sono territori “vuoti”, ma luoghi dove gli abitanti si sono spesso attivati, costruendo esperienze che è necessario valorizzare.
La partecipazione è fondamentale per soluzioni che impattino nel lungo periodo.
È necessario affrontare le situazioni di marginalità nei luoghi a maggior rischio con una visione integrata, agendo su più dimensioni, a partire dal degrado edilizio, con interventi infrastrutturali e volti alla riqualificazione sociale, investendo sulla rete complessiva dei servizi, indispensabile a garantire diritti di cittadinanza, superamento delle diseguaglianze, integrazione e inclusione. Segnaliamo, tuttavia, che proprio in questa direzione, i recenti tagli agli enti locali, ad asili nido, a scuole non rispondono alle necessità di affrontare marginalità e degrado nelle aree più deboli. Così come i definanziamenti sulla rigenerazione urbana, a partire dalla rimodulazione del PNRR.
L’art. 2 prevede che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, provveda - in via d'urgenza - alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.
Premesso che c’è un tema di capacità degli invasi attivi e di reti di distribuzione (ricordiamo che in Sicilia vi sono punte di dispersione pari al 60%), segnaliamo che:
- i dissalatori costituiscono una componente non esaustiva, ma parziale in risposta alla questione dell’emergenza idrica in Sicilia;
- non appare ancora chiaro di che tipo di dissalatori stiamo ragionando in riferimento alle tecnologie e ai costi (considerato che si tratta di impianti altamente energivori e che in un’epoca non troppo lontana portò il Governo regionale a determinarne l’abbandono), e al tema della sostenibilità ambientale.
Inoltre, per quanto riguarda l’attribuzione della gestione al Commissario straordinario nazionale in luogo dell’amministrazione assegnataria regionale, anche in ragione di una logica emergenziale, si evidenziano le perplessità riguardanti le responsabilità di tale amministrazione in relazione alle scelte progettuali, al cronoprogramma e ai mancati o parziali interventi essenziali e connessi del sistema idrico nel suo complesso.
Riguardo alla proroga fino al 2026 dell’operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, prevista dall’art. 4 commi 1-3, è necessario un chiarimento normativo, che non renda la proroga ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale (art. 17 comma 5 L. 84/94).
L’art. 4 comma 4, che estende la platea dei destinatari del Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) anche agli altri beneficiari di integrazioni salariali straordinarie e ai beneficiari di prestazioni di fondi di solidarietà bilaterali, appare un tentativo evidente, se letto insieme ad altri analoghi interventi normativi, di rimediare alle performance molto deludenti del percorso di ricollocazione collettiva per gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, lontanissimo dall’essere realizzato.
Riguardo all’art. 5, commi 1 e 2, che prevedono il trasferimento all’Autorità per la Laguna di VeneziaMagistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per il completamento del sistema Mo.S.E., sottolineiamo che è necessario procedere con rapidità all’avvio dell’operatività della stessa Autorità, visto che ad oggi non è stato ancora approvato il relativo statuto.
Non condividiamo la scelta di conferire all’Autorità, in deroga alle percentuali previste dal D.L. 104/2020, incarichi di livello dirigenziale per una percentuale del 50%.
A nostro avviso, inoltre, è necessario ed urgente avere un condiviso piano organizzativo e gestionale delle competenze in capo all’Autorità, affinché sia garantita la continuità operativa delle funzioni finora svolte dal personale delle società THETIS, COMAR, Consorzio Venezia Nuova.
Il Capo II reca disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.
In premessa ribadiamo come le modalità autoreferenziali di realizzazione del PNRR contribuiscano in maniera significativa alla scarsa performance nell’attuazione del Piano.
L’art. 1 comma 8 interviene riguardo ai casi in cui il posto di prefetto risulti vacante.
La norma è finalizzata a garantire il funzionamento delle cabine di coordinamento presso ciascuna prefettura, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.
Con questa disposizione non vi sono più alibi all’effettiva operatività di questi organismi, come abbiamo ripetutamente richiesto nei mesi scorsi.
Chiediamo, pertanto, che durante l’iter di approvazione del provvedimento vengano inserite norme che obblighino alla convocazione in tempi celeri di periodiche riunioni delle cabine.
L’art. 8 dà attuazione alla riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR.
L’obiettivo della riforma 4 (“Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti (PPA) da fonti rinnovabili”) è quello di istituire, entro il 2024, un sistema di garanzie che attenuino il rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili della durata di almeno tre anni.
Si tratta di un obiettivo senz’altro positivo e condivisibile. La diffusione degli accordi di lungo termine potrebbe infatti contribuire alla stabilità dei prezzi e incentivare investimenti strategici nelle energie rinnovabili. Resta da verificare l’effettiva efficacia delle modalità individuate dal testo, anche alla luce dei requisiti, degli obblighi di garanzia e delle misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti, che saranno definiti aggiornando il decreto di cui all’articolo 28 c. 2 del decreto 199/2021.
L’art. 9, da un punto di vista formale, è una norma finalizzata a consentire il raggiungimento, entro il 31/12/24, del target M4C1-5, ossia l’emanazione delle disposizioni di dettaglio relative alla riforma degli istituti tecnici e professionali.
Come è noto, il Governo ha introdotto interventi che si muovono sia sul binario della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR, sia sull’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l’approvazione della legge 121/24 e con l’avvio di una sperimentazione nazionale.
In questa sede ribadiamo la nostra radicale contrarietà alle scelte del Governo e del ministero dell’Istruzione e del Merito che prevedono:
- un’offerta formativa al servizio di specifici contesti produttivi;
- la riduzione di un anno della scuola secondaria di II grado prevista nei percorsi relativi alla filiera formativa tecnologico-professionale;
- percorsi diversificati, distinti e separati già a partire dal primo biennio della scuola secondaria, che rappresentano una canalizzazione precoce che riteniamo inaccettabile per una scuola autenticamente democratica.