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Prima la legge n. 53/2000 e dopo il T.U. (D.lgs. n. 151/2001) hanno disegnato un complesso sistema di astensione facoltativa dal lavoro per entrambi i genitori, denominato «congedi parentali». I decreti legislativi n. 80/2015 e n. 105/2022 hanno modificato l’età dei figli per usufruire del congedo parentale e per i periodi indennizzati.
Il padre acquisisce un diritto autonomo al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice, o sia una lavoratrice (colf o lavoratrice a domicilio) che non abbia diritto al congedo parentale.
Il Testo Unico amplia e sviluppa il concetto base della nuova normativa per far sì che il padre sia incoraggiato ad occuparsi dei propri figli, garantendo il maggior benessere possibile del minore.
Il T.U. prevede che i genitori possano chiedere il congedo parentale per ogni figlio: quindi, tanti figli, tanti congedi parentali. Il congedo parentale può essere usufruito solo in costanza di rapporto di lavoro.
La legge di Bilancio 2023 ha previsto, per la durata massima di un mese di congedo parentale e fino al sesto anno di vita del bambino/a, l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione.
La legge di Bilancio 2024 ha inoltre riconosciuto ai genitori che fruiscono del congedo parentale un’indennità pari al 60% (in precedenza 30%) per un mese ulteriore al primo da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione. Il suddetto incremento si applica ai lavoratori (anche dipendenti pubblici) che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
La nuova misura può essere fruita in alternativa tra i genitori lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2025 incrementa a regime all’80% della retribuzione l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per congedo parentale per il secondo mese entro il 6° anno di vita del figlio.
Inoltre, dal 2025 è previsto un ulteriore mese con indennità all’80% della retribuzione. I suddetti aumenti si applicano ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Pertanto:
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista a legislazione vigente;
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il 6° anno di vita del bambino.
Il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha aumentato il limite massimo dei soli periodi di congedo parentale indennizzabili dei lavoratori dipendenti, da sei a nove mesi totali.
Viene aumentato anche l’arco temporale in cui è possibile fruire dei periodi indennizzabili di congedo parentale, portandolo dai sei anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) ai dodici anni. Pertanto, viene riconosciuto a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, più ulteriori tre usufruibili d entrambi. Ai genitori che abbiano usufruito di tutti e nove i mesi di congedo, spetta un ulteriore mese senza però retribuzione, salvo il caso in cui il reddito del richiedente non sia inferiore ai limiti più avanti evidenziati.
In precedenza, era previsto un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe rimasta la sola possibilità di fruire di periodi di congedo non indennizzato.
Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi.
Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di tre mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili della durata di tre mesi per ciascun genitore (ad esempio: nel caso in cui la madre lavoratrice abbia già usufruito dei propri tre mesi di esclusiva disponibilità, potrà usufruire degli ulteriori tre mesi di congedo (trasferibili) anche se l’altro genitore non ha ancora usufruito, in tutto o in parte, della propria quota di congedo intrasferibile).
I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi totali.
Rimangono immutati i limiti massimi di fruizione individuali e di entrambi i genitori (T.U., art. 32):
- la madre può fruire fino ad un massimo di sei mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire fino ad un massimo di sei mesi di congedo parentale (elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente per un massimo di dieci mesi del congedo parentale (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili, fino ai dodici anni di età del bambino, è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
TABELLE RIEPILOGATIVE






Richiesta del congedo parentale
Il congedo parentale va chiesto con un preavviso di cinque giorni. Tuttavia, alcuni contratti riducono questo termine a quarantotto ore nei casi di inaspettata e non prevedibile necessità (per esempio, la chiusura improvvisa dell’asilo o la indisponibilità della baby-sitter).
Accredito della contribuzione figurativa previdenziale
I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione previdenziale figurativa con accredito, ai sensi della legge n. 155/1981, cioè con riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi di congedo parentale fruiti. Gli ulteriori periodi di congedo parentale, indennizzati solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione, vengono accreditati ai fini pensionistici con contribuzione figurativa ridotta.
Il valore retributivo della contribuzione è riferito al doppio dell’importo dell’assegno sociale, che varia ogni anno proporzionato ai periodi di astensione. Per «riparare» il danno che viene a crearsi ai fini pensionistici, l’interessata/o può integrare con il riscatto (legge n. 1338/1962, art. 13), oppure con versamenti volontari. Questo tipo di contribuzione figurativa «ridotta» copre anche i periodi di congedo parentale per i quali non spetta il trattamento economico, cioè per i lavoratori che superano il reddito individuale indicato.
Miglioramenti contrattuali e previdenziali nel Pubblico impiego
Nel settore pubblico, tutti i contratti prevedono un mese di congedo parentale all’anno pari al 100% della retribuzione, nei primi tre anni. La contribuzione in questo caso è quindi obbligatoria.
Per il pubblico impiego, la contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale retribuiti al 30% dello stipendio viene calcolata nel seguente modo:
- il 30% con contribuzione obbligatoria;
- il 70% con contribuzione figurativa.
I periodi di congedo parentale non retribuiti sono coperti completamente da contribuzione figurativa (Iegge n. 155/1981, art. 8).
Il congedo parentale può essere usufruito per un periodo intero o frazionato. Quando si vuole beneficiare del periodo intero fino al massimo previsto, vanno considerati anche i giorni festivi e prefestivi.
Se invece si vuole usufruirne in modo frazionato, è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro, per evitare che vengano compresi nel periodo di congedo parentale i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche. Per esempio, se si prende il congedo dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza riprendere il lavoro il lunedì successivo, i giorni conteggiati saranno 7 anziché 5 giorni, includendo il sabato e la domenica.
Durante i periodi di congedo parentale si maturano le ferie, la tredicesima e altre eventuali gratifiche.
Il padre può usufruire del congedo parentale dal giorno successivo la nascita del figlio anche mentre la madre è in congedo di maternità o usufruisce dei riposi giornalieri. Entrambi i genitori possono comunque usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente.
Il Testo Unico prevede che i genitori possano chiedere il congedo parentale per ogni figlio: quindi, tanti figli, tanti congedi parentali. Ogni genitore ha un diritto autonomo al congedo parentale.
Riscatto dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro
I periodi di congedo parentale possono essere riscattati, con onere economico, ai fini pensionistici.
Tuttavia, bisogna valutare la convenienza situazione per situazione. La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016, comma 298) permette finalmente il cumulo per il riscatto del congedo parentale e della laurea, prima normativamente impedito. Su questa possibilità che apre nuove prospettive per le lavoratrici madri e padri ai fini pensionistici, è importante la consulenza dell’INCA.
Genitore unico
La legge n. 105/2022 modifica anche la normativa per quanto riguarda il genitore unico. I mesi riconosciuti per la fruizione del congedo parentale sono aumentati a undici mesi anziché i dieci precedenti. Di questi undici, nove mesi sono indennizzabili della retribuzione, i rimanenti due mesi non sono indennizzabili, tranne nel caso in cui il «genitore solo» abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 105/2022 prevede che anche nel caso sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore a lui spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
Ricordiamo, che ai fini della fruizione del congedo parentale, lo status di genitore unico sussiste:
- in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto.


Congedo parentale orario
La legge n. 228/2012 (art. 1, comma 339) ha delegato alla contrattazione collettiva, non solo nazionale ma anche di secondo livello, il compito di definire le modalità di fruizione del congedo parentale orario, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Alcuni accordi sindacali sono già stati firmati. Compito del sindacato è quindi quello di estendere oggi intese che fissino modalità favorevoli e flessibili per i genitori lavoratori interessati a questo tipo di congedo orario.
Il Decreto Legislativo n. 80/2015 permette invece ai genitori lavoratori di fare una domanda individuale, anche in assenza di contrattazione. Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.
Cumulabilità con altri permessi
Il congedo parentale orario non è cumulabile con i riposi giornalieri (ex allattamento). Invece è cumulabile con i permessi della legge quadro sull’handicap (legge n. 104/1992).


Richiesta
Il congedo parentale orario deve essere richiesto con un preavviso di due giorni. Si tratta di una ulteriore possibilità di scelta per i genitori lavoratori che possono, quindi, alternare, nei limiti previsti, tutti i tipi di congedo parentale che la legislazione oggi offre.
Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi
Il Decreto Legislativo n. 105/2022 riconosce, a decorrere dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto), per la prima volta, anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.
Infatti, la nuova formulazione dell’art. 68 del T.U. prevede il diritto a sei mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
La fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità e per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
Pertanto, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di tre mesi.
Anche per il padre lavoratore autonomo l’indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
L’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo.
I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.
La fruizione del congedo parentale è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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