Congedi per figli/e fino a tre anni di età

I genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno il diritto a un congedo senza limiti temporali per malattia del figlio/a fino a tre anni di età. Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario nazionale e non influisce la gravità della patologia stessa. Com’è noto, infatti, i bambini fino ai tre anni sono soggetti ad una morbilità frequente.

I genitori possono scegliere di stare vicino al figlio malato per il periodo della prognosi, ma mai insieme, solo alternandosi. Ogni figlio ha diritto al proprio congedo di malattia: tanti figli, tanti congedi.

Trattamento economico e previdenziale

Indennità

Per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato che usufruiscono dei congedi senza limiti temporali durante i primi tre anni del bambino e dei cinque giorni all’anno dai tre agli otto anni, non è prevista la retribuzione. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici è previsto un mese di congedo per malattia del figlio al 100% della retribuzione, ogni anno fino ai tre anni. Ovviamente, le lavoratrici del pubblico impiego usufruiscono, quindi, in misura maggiore di questo congedo rispetto a quelle del settore privato.

Contribuzione figurativa

I periodi di congedo parentale per malattia del figlio/a sono validi ai fini del diritto e della misura della pensione (legge n. 155/1981, art. 8). Nel pubblico impiego, per i periodi retribuiti al 100% della retribuzione si versa la contribuzione obbligatoria, mentre i periodi non retribuiti sono coperti dalla contribuzione figurativa.

Congedi per figli/e tra i tre e gli otto anni di età

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto a cinque giorni l’anno di congedo per ogni figlio/a fino al compimento degli otto anni di età. I genitori possono beneficiarne solo in alternativa e non contemporaneamente. Nel pubblico impiego, così come avviene nel privato, questi giorni non sono retribuiti.

Contribuzione figurativa

I giorni di congedo sono coperti dalla contribuzione figurativa «ridotta» (che abbiamo incontrato per i permessi orari e per i congedi parentali), cioè per un valore pari al doppio dell’assegno sociale. Nel pubblico impiego, invece, sono accreditati con la contribuzione figurativa «piena» (legge n. 155/1981).

ATTENZIONE
Sia nel pubblico che nel privato, ai congedi per malattia del figlio/a non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino malato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.


Congedo per malattia del figlio/a, Focus della Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, edizione 2025.
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