CAPO I – DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI

AUTOSTRADALI

Articoli da 1) a 16)

Le disposizioni riguardanti il riordino delle concessioni autostradali, introdotte nel DDL Concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 2024, si allineano con gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Queste disposizioni mirano a effettuare una ristrutturazione generale della normativa pertinente al settore autostradale, con particolare enfasi sull'obbligatorietà delle gare per l'assegnazione dei contratti di concessione, escludendo così il rinnovo automatico delle stesse.

In aggiunta a queste misure, sono previste ulteriori iniziative, specialmente in relazione agli affidamenti in house e alla gestione della risoluzione dei contratti. La riforma ha l’obiettivo di ridefinire il quadro normativo vigente attraverso una razionalizzazione delle norme relative all’affidamento delle concessioni autostradali.

In particolare, si punta a un adeguamento del modello di regolamentazione delle tariffe in linea con i vincoli europei, a una semplificazione delle procedure amministrative per l'approvazione e la revisione dei piani economico-finanziari, e a una rivisitazione dei criteri per la risoluzione dei contratti di concessione. Queste iniziative sono destinate a rendere il settore autostradale più competitivo e trasparente, favorendo una gestione più efficiente delle infrastrutture.

La legge sulla concorrenza rappresenta uno strumento cruciale per il miglioramento dell’efficienza del mercato, ma deve essere concepita in modo tale da bilanciare obiettivi economici con quelli di natura sociale e ambientale. Questo principio diventa particolarmente rilevante nel contesto delle concessioni autostradali, un settore strategico che opera in regime di monopolio naturale e che influisce non solo sulla mobilità e sul trasporto, ma anche sull’occupazione, la sicurezza e il benessere dei cittadini-utenti e dei lavoratori coinvolti, che siano diretti o che operino nella filiera degli appalti, molto diffusi nel settore.

Innanzitutto, la legge sulla concorrenza deve prioritizzare obiettivi di politica sociale, garantendo la tutela dell'occupazione e il rafforzamento della giustizia sociale. Le modifiche normative dovrebbero infatti considerare l'impatto delle concessioni autostradali sui lavoratori, assicurando un approccio che rispetti e promuova il diritto al lavoro dignitoso. È fondamentale che le imprese del settore autostradale non solo rispettino le normative vigenti in materia di occupazione e sicurezza, ma che si impegnino attivamente a migliorare le condizioni lavorative.

Il primo obiettivo operativo della legge sulla concorrenza deve essere il rafforzamento della qualità del servizio erogato, che deve essere adeguato rispetto ai pedaggi richiesti. Ciò implica che inoltre, i gestori delle concessioni autostradali devono adottare politiche orientate al miglioramento delle condizioni lavorative, in particolare prestando attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. È essenziale tutelare i diritti dei lavoratori, garantendo l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Questa misura non solo proteggerebbe i lavoratori, ma contribuirebbe anche a un ambiente di lavoro più produttivo e motivato.

Un altro aspetto cruciale è il rafforzamento delle imprese pubbliche, affinché possano competere efficacemente per aggiudicarsi in house le concessioni autostradali. Questa strategia dovrebbe essere orientata soprattutto verso settori strategici come le autostrade, dove la sicurezza e l’efficienza dei servizi sono di vitale importanza. È opportuno considerare che la concorrenza non dovrebbe limitarsi a una mera logica di mercato, ma deve integrare anche la dimensione sociale, promuovendo pratiche che garantiscono una concorrenza leale e basata su standard qualitativi elevati.

Il sistema delle concessioni autostradali deve pertanto essere strutturato in modo da non limitarsi a soddisfare le sole esigenze di trasporto, ma deve, oltre che garantire ampie tutele occupazionali per i lavoratori coinvolti, anche rappresentare un volano di sviluppo occupazionale rispetto all’imponente mole di investimenti destinati all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della rete autostradale. La massima sicurezza per gli utenti e per i lavoratori deve rappresentare una priorità. Gli investimenti strategici da parte dei gestori delle concessioni devono essere orientati non solo a mantenere le infrastrutture efficienti e funzionali, ma devono anche puntare a livelli di sicurezza elevati che possano migliorare sia l’offerta di servizi che le condizioni lavorative.

Le concessioni autostradali devono essere integrate in un modello che considera tanto la dimensione economica quanto le esigenze sociali e ambientali. È necessario che le politiche pubbliche vengano formulate con un approccio olistico, in cui la qualità del servizio, la tutela dell’occupazione, la sicurezza e la giustizia sociale diventino obiettivi centrali. Solo in questo modo sarà possibile garantire un futuro sostenibile e giusto per tutti gli attori coinvolti nel settore delle concessioni autostradali.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA

Articolo 22 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea)

L'articolo 22 - interviene nuovamente in maniera settaria sulla disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea. È evidente che il giudizio che di seguito esprimiamo mantiene la sua validità solo in presenza di una posizione del Governo che respinga ogni forma di pressione da parte di forze economiche nazionali e internazionali per l’introduzione di proposte emendative o integrative che mirano esclusivamente a concretizzare un processo di deregolamentazione del settore e a vanificare il suo ruolo pubblico.

In assenza di ciò, consideriamo certamente l’articolo 22 come un passo avanti rispetto alla situazione attuale, sebbene non esaurisca un intervento corretto e complessivo atto a difendere e sviluppare proprio quel ruolo che, per rimanere tale, ha bisogno di alcune determinazioni più specifiche: a) estensione dei soggetti e dei diritti di intervento - contenuti nel comma 1) - degli enti territoriali riguardo alla programmazione dei livelli del servizio da parte degli stessi; b) emanazione contestuale rispetto a questo provvedimento dei provvedimenti previsti dalla legge 12/19, relativamente al foglio digitale per il servizio NCC e alla regolamentazione delle piattaforme digitali di distribuzione dei servizi, che confermino per tutti i vettori e i loro strumenti di distribuzione del lavoro le tariffe amministrate, le turnazioni di lavoro e l'insieme degli elementi che caratterizzano la differenziazione tra il servizio di piazza universale e indifferenziato (taxi) e i servizi a chiamata per utenza non indifferenziata che deve prenotare alla rimessa i medesimi (NCC).

Senza tutto questo, il comma 2) diventa evanescente e non congruo rispetto alla necessità di un reale intervento sanzionatorio, poiché la mancanza e/o carenza del combinato disposto tra i tre atti previsti dalla Legge 21/92 impedisce, di fatto, l’identificazione delle infrazioni e degli atti non conformi al rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti nel settore.

È altresì chiaro che senza controlli effettuati dalle forze dell’ordine deputate a ciò, sia nazionali sia territoriali, il complesso delle misure non trova una completa e corretta applicazione; in tal senso, chiediamo al Governo, tramite le sue articolazioni sul territorio, le Prefetture, di impegnare tutti i soggetti sopra menzionati in uno sforzo strutturale affinché la legalità venga ripristinata su tutto il territorio nazionale.

Per tutto quanto esposto, esprimiamo un consenso con riserva a quanto descritto nel testo dell’articolo 22, condizionando l'approvazione di quest’ultimo al recepimento delle osservazioni sopra formulate.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP

Articolo 28 (Disposizioni per favorire l’investimento istituzionale nelle start-up innovative)

L'Articolo 28 introduce modifiche alla legge n. 232 del 2016, finalizzate a incentivare gli investimenti istituzionali nelle start-up innovative. In particolare, riguarda gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare. La norma prevede una riduzione della quota massima di investimento dal 10% all'8% dell'attivo patrimoniale degli enti, con la possibilità di aumentare tale quota di un ulteriore 2% nel caso in cui gli investimenti siano destinati a fondi di venture capital. Questa misura mira a favorire la canalizzazione di risorse verso settori ad alto potenziale di innovazione e sviluppo, come le start-up, attraverso il coinvolgimento di fondi previdenziali.

Per la CGIL questo rappresenta un tema di grande rilevanza ma estremamente delicato. È importante considerare che, se da una parte è positivo favorire l'innovazione e il rafforzamento delle start-up italiane, dall'altra occorre essere prudenti. Gli investimenti in venture capital sono notoriamente ad alto rischio e caratterizzati da una forte volatilità. Esporre i fondi previdenziali, che hanno il compito di garantire il futuro previdenziale dei lavoratori, a questi rischi potrebbe compromettere la sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori, per i loro futuro previdenziale

Le risorse previdenziali devono essere utilizzate con criteri di massima sicurezza e garanzia.

Gli investimenti nelle start-up, pur potendo generare benefici a lungo termine, presentano potenziali incognite, legate alla volatilità dei mercati innovativi. Chiediamo al Governo e alle istituzioni coinvolte che vengano introdotte maggiori tutele e strumenti di controllo per evitare che queste operazioni possano mettere a rischio il risparmio previdenziale dei lavoratori.