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Il governo ha varato il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali". Il provvedimento, ora al vaglio del Parlamento per la conversione in legge, interviene, dunque, su diversi ambiti su alcuni dei quali esprimiamo alcune prime valutazioni.
Regime ostativo
I primi 4 articoli del decreto legge 162/2022 sono dettati dalla necessità di rispondere al pronunciamento della Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n.97 del 2021, ha dichiarato incostituzionale l’impianto normativo che prevede per alcune fattispecie di reato (previste dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario) l’impossibilità di accedere a benefici in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte, come evidenziammo nella nota trasmessa il 17 giugno 2021, nel richiamare il principio sancito dall’art. 27 della Costituzione e nel dare seguito a quanto stabilito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) sul caso Viola, condannava l’automatismo previsto dalla normativa vigente, che escludeva a prescindere dalla valutazione specifica della magistratura il ricorso a qualsivoglia beneficio, dando al legislatore un anno di tempo per intervenire, successivamente prorogato, rinviando il pronunciamento all’8 novembre 2022.
Alla vigilia di questo pronunciamento, dunque, il Governo ha introdotto in questo decreto legge n. 162/2022 le previsioni normative che erano state oggetto di approvazione in prima lettura a marzo u.s. da parte dell’allora maggioranza. Le disposizioni previste rivedono il vincolo ostativo per il riconoscimento dei benefici nei confronti dei detenuti riformulando l’art. 4-bis dell’O.P. con l’introduzione di specifiche condizioni che devono sussistere in assenza di collaborazione, ma nel farlo ampliano ulteriormente lo spettro dei cosiddetti delitti ostativi la cui eterogeneità va ben oltre la criminalità organizzata, mafiosa o terroristica.
La norma introdotta dal Governo, quindi, interviene senza ridefinire in modo organico l’attuale disciplina relativa alla concessione di benefici, che dovrebbe essere in capo ad un organo collegiale, così attribuendo alla magistratura nel suo complesso il compito di valutare la sussistenza delle condizioni, caso per caso. Il pronunciamento della Corte, previsto per il prossimo 8 novembre, dirà se la disposizione introdotta sarà effettivamente corrispondente ai dettami costituzionali e se, dunque, alla luce delle condizionalità previste non siamo in presenza di un passaggio dalla presunzione assoluta di pericolosità, ostativa di ogni beneficio, all’impossibilità di provare la non pericolosità, con il medesimo effetto ostativo.
Criticabile è, infine, l’aumento da 26 a 30 anni della pena da scontare prima di poter presentare l’istanza di liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo. Una previsione contraria alle indicazioni date dalla CEDU che ha invitato gli Stati a non superare il limite dei 25 anni. Appare dunque una misura inutilmente punitiva, contraria ad ogni fine rieducativo.
Norma sui raduni illegali
L’articolo 5 del decreto introduce un nuovo articolo 434-bis del Codice Penale. La disposizione, scritta da un punto di vista formale in modo assai opinabile e ambiguo, presenta principalmente tre profili di assoluta criticità. In primo luogo, introduce definizioni assolutamente generiche e incerte per l’individuazione del reato, tali da lasciare una forte discrezionalità ai funzionari delle forze dell’ordine che dovranno garantirne l’applicazione e alla magistratura che dovrà valutarne la sussistenza. In secondo luogo, tale discrezionalità si applica all’organizzazione di generici raduni che – secondo la lingua nazionale – possono essere semplici incontri con più di 50 persone, rendendo quindi perseguibile anche forme di libere riunioni in violazione dell’art. 17 della Costituzione. Infine, per queste violazioni sono previste pene la cui entità è priva di alcuna proporzionalità, disponendo la norma fino a 6 anni di reclusione e l’adozione di misure previste dal Codice antimafia. Una previsione di pena tanto sproporzionata da lasciare aperta la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche e ambientali senza escludere l’applicabilità di misure di prevenzione, e tale da impedire misure alternative alla detenzione.
Sbagliato, infine, l’uso del decreto legge che presuppone le condizioni di necessità e urgenza per introdurre una nuova fattispecie di reato che peraltro interviene su diritti e libertà di rilevanza costituzionale.
Tale è il rischio di un’ampia repressione del dissenso, della compressione dello spazio civico e democratico fino alla negazione delle libertà costituzionalmente garantite che non ci pare possibile alcun intervento se non l’abrogazione integrale dell’articolo 5.
Fine obbligo vaccinale personale sanitario e socio-sanitario
L’articolo 7 modifica la normativa relativa agli obblighi vaccinali prevedendo che la vaccinazione, a partire dal 1 novembre, non sia più requisito essenziale per l’esercizio delle professioni sanitarie, e sia superato l’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Gli Ordini delle professioni sanitarie non sono più tenuti alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 e non è più richiesta la vaccinazione anti SARS-CoV-2 per la prima iscrizione agli Ordini professionali.
Tra le ragioni che hanno portato all’emanazione del decreto, è riportata la necessità di far fronte alla preoccupante carenza del personale sanitario. Tuttavia, la misura appare del tutto demagogica e propagandistica perché lo stop all’obbligo vaccinale interessa pochissime unità di personale. Va ricordato che oltre il 99% del personale ha aderito, con grande professionalità, all’imponente campagna vaccinale ed è proprio grazie al senso di responsabilità questi operatori che l’attuale Governo è potuto arrivare, auguriamoci non imprudentemente, all’emanazione del DL 162.
È opportuno riflettere su due aspetti di contesto nel quale prende forma il decreto. Il primo è quello pandemico che rispetto ad ottobre dell’anno scorso l’unico dato in flessione è rappresentato dai ricoveri nelle Terapie Intensive, mentre sono più che triplicati i ricoverati con sintomi e sono quasi mezzo milione i casi di isolamento domiciliare.
Il secondo è rappresentato dalle raccomandazioni dell’ECDC (Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che, valutando la possibile diffusione della variante SARS-CoV-2, ribadisce l’importanza della vaccinazione quale strumento a contrasto della pandemia e tra i soggetti che dovrebbero avere priorità al vaccino, oltre alle persone a rischio, indica proprio gli operatori sanitari e il personale delle strutture assistenziali. Esattamente quel personale che il decreto esclude dall’obbligo vaccinale e reintegra in servizio.
Sarebbe stato sicuramente più prudente evitare di anticipare quanto previsto in materia di obblighi vaccinali e valutare l’andamento della pandemia al 31 dicembre, varianti comprese, prima di assumere decisioni inutili a dare risposte alla pressione sugli ospedali e di dubbia utilità per la salute pubblica.
Infine, va rilevata quella che appare una evidente incoerenza tra il DL 162 e i contenuti, largamente condivisibili, dell’Ordinanza del Ministro della salute sempre dello stesso giorno. Nelle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” si tiene conto della maggior pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali in relazione all’attuale scenario della pandemia da Covid-19 ed all’approssimarsi della stagione influenzale. Inoltre si ritiene necessario e urgente l’utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitari, socio-sanitarie e assistenziali. Difficile comprendere il carattere d’urgenza della misura se non motivato da un ritrovato buonsenso rispetto a quanto decretato dal Governo con il superamento dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario.