La discussione del provvedimento provvedimento AC 1532-bis-A “Disposizioni in materia di lavoro”, assegnato alla Commissione lavoro il 28 novembre 2023, discusso a marzo 2024 solo per lo stralcio di alcuni articoli confluiti in altro decreto e quindi accantonato per diversi mesi, ha visto nelle scorse settimane una rapida accelerazione, fino all’approdo per l’esame in Assemblea dallo scorso 23 settembre.

L’11 gennaio 2024, in occasione dell’audizione informale della CGIL avevamo presentato una memoria complessiva redatta con il contributo delle Aree del Centro Confederale interessate.

Dopo mesi di dichiarazioni della Ministra Calderone e degli esponenti del Governo sulla necessità di investire per migliorare la dignità e la qualità del lavoro, per risolvere le condizioni di difficoltà e disuguaglianza che vivono i giovani, i neet, le donne, in occasione della recente ripresa della discussione e sempre senza aprire alcun confronto con le organizzazioni sindacali, sono stati presentati una serie di emendamenti da parte della maggioranza. Tutti interventi che aggravano largamente il testo iniziale e non rispondono ai bisogni del lavoro dipendente e del lavoro autonomo con o senza partita iva. Il collegato lavoro opera in maniera disorganica e dannosa ulteriori peggioramenti in materia di lavoro, nella direzione di aumentare le condizioni di precarietà, liberalizzando ulteriormente i contratti brevi e più precari, peggiorando i problemi strutturali del mercato del lavoro.

Nella versione che riprenderà il percorso in aula, previsto per la giornata odierna (1 ottobre), evidenziamo in particolare i seguenti interventi in relazione al mercato del lavoro:

− la possibilità di utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato. Una modifica sostanziale che, insieme all’estensione dei contratti a termine già introdotta dal Governo nel Decreto Lavoro (D.l.48/2023 convertito in L.85/2023), consente la costruzione di un serbatorio di attivazioni contrattuali su cui scaricare tutte le flessibilità e discontinuità;

− l’estensione - in modo inaccettabile - dell’uso dei contratti stagionali e di tutte le deroghe ad essi connesse rispetto alla norma generale dei contratti a termine; un intervento normativo che aggira completamente la sentenza della Cassazione n. 9243 del 2023 e provvede, con le vaste estensioni delle casistiche di utilizzo, a superare il perimetro stesso della stagionalità;

− le deroghe alle intese sottoscritte tra le parti sociali in materia del fondo formazione per i lavoratori somministrati;

− l’estensione della flat tax anche ai contratti misti attraverso accordi di prossimità (art.8 L.138/2011) e la certificazione dei contratti stessi. Un intervento che, annullando per questi lavoratori la clausola ostativa al regime forfettario (strumento di contrasto al ricorso al lavoro autonomo non genuino e alla progressiva trasformazione dei rapporti di lavoro), li vincola a strumenti che rendono impraticabili azioni di rivalsa e riconoscimento di diritti e tutele;

− l’introduzione dell’unico contratto di apprendistato duale

che prevede la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale; proposta normativa che consente di prolungare la durata del contratto di apprendistato, allungando la durata degli sgravi per le aziende ma soprattutto le condizioni retributive di ingresso per gli apprendisti e confermando ulteriormente l’idea di un sistema di istruzione sostanzialmente funzionale al mercato del lavoro;

− l’equiparazione dell’assenza ingiustificata del lavoratore alle dimissioni volontarie. Un intervento che rischia di trasformare in dimissioni automatiche anche assenze che potrebbero non originare dalla scelta del lavoratore, senza una adeguata garanzia di accertamento dei fatti e della reale volontà del lavoratore da parte dell’Ispettorato del lavoro.

La norma interviene anche in tema di salute e sicurezza, riproponendo ancora una volta la dicitura “maggiormente rappresentative” riferita alle organizzazioni sindacali, già stigmatizzata e ostacolata in altri provvedimenti, ed altri interventi che confermano l’intento derogatorio e limitativo del ruolo sindacale e dei diritti di lavoratori e lavoratrici di tutto il disegno di legge.

Abbiamo lavorato per l’abrogazione di una serie di articoli (somministrazione di lavoro e contratti a termine, risoluzione del rapporto di lavoro) e per proposte (indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica, accesso ad opzione donna per aziende con tavoli di monitoraggio al MIMIT, diritto alla NASPI per madri lavoratrici domestiche, contratto d’espansione) che non hanno trovato alcun riscontro nell’iter del disegno di legge, a conferma della scelta delle forze di maggioranza di continuare ad evitare ogni confronto di merito e procedere in tempi celeri all’approvazione, prima alla Camera e successivamente al Senato.

Nel condividere la valutazione negativa sui contenuti e sulla ulteriore pericolosa involuzione del disegno di legge abbiamo valutato con la UIL di programmare, per la giornata del 1° ottobre, coincidente con la ripresa della discussione alla Camera, un presidio per il quale sono state negate le relative autorizzazioni.

Una limitazione incomprensibile che non fermerà le azioni di contrasto per un cambiamento radicale del mercato del lavoro, legato al lavoro dignitoso, stabile, sicuro e tutelato, in piena coerenza con tutte le iniziative, referendarie, di proposta normativa e di attività vertenziale, che, come organizzazione, stiamo perseguendo.

Rinviamo gli ulteriori approfondimenti all’esito della discussione alla Camera del Collegato Lavoro.