Di seguito il documento che riferisce alle misure relative ai temi del Mercato del Lavoro inserite nel Maxi emendamento di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, Legge 3 agosto 2017, n. 123:1) Nel capo I del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:Art. 3-ter. - (Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa). – 1. All’articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 44, comma 11-bis.«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione,può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;La modifica all'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15 prevede la concessione -alle imprese operanti in un area di crisi industriale complessa- di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento". Ciò significa che le imprese che nel 2016 abbiano beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15, possono richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo trattamento, sino a un massimo di 12 mesi, a valere sulle risorse assegnate per questa annualità.2) Nel capo III, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:Art. 9-quater. - (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale). – 1. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all’INPS dal gestore uscente".Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, testo coordinatoe) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione deidirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.3) All’articolo 10 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".1-ter. All’articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell’indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità".Legge 11 dicembre 2016, n. 232,comma 346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.Dopo l’articolo 10 “Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno” del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 sono inseriti i seguenti:4) Art. 10-bis. - (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna). – 1. La disposizione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23-06-2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019.Legge 23 giugno 2014, n. 89Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66«10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale».Art. 10-ter. - (Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). – 1. Al fine di consentire il raggiungimento dell’economica gestione delle unità produttive dell’Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell’articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall’articolo 12";b) all’articolo 2190 Art. 2190 Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa:1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive di cui all’articolo 48, comma 1, l’Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell’ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell’Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione.Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell’Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unità produttive i cui risultati compromettono la stabilità del sistema ed il conseguimento dell’economica gestione dell’Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa"».Codice dell'Ordinamento militare D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66Art. 2190. Unita' produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa.1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.Qualora il processo di risanamento delle unita' produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unita' che hanno raggiunto tale capacita', anche mediante la costituzione di società di servizi.Art. 10 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno.1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Lavoro: misure inserite nella conversione in legge del "decreto sud"
4 settembre 2017 • 10:01