Di seguito riportiamo la memoria della Cgil presentata il 25 marzo scorso, in occasione dell’Audizione sul disegno di legge n. 1407 (partecipazione lavoratori utili imprese), insieme alla memoria già presentata alla Camera in prima lettura nel corso dell’audizione del 1° febbraio 2024 con relativa scheda di sintesi sulla partecipazione dei contratti.


Audizione avente ad oggetto il disegno di legge n. 1407 (Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese)

COMMISSIONE AFFARI SOCIALI, SANITA' LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Senato della Repubblica

Gentile Presidente, nel ringraziare dell’invito alla presente audizione intendiamo svolgere alcune considerazioni in premessa.
Trasmetteremo, al termine dell’audizione una memoria scritta contenente l’intervento che oggi svolgeremo che integrerà i contenuti di quanto già abbiamo depositato alla Camera dei Deputati in occasione delle audizioni
informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C.300 Cirielli, C.1184 Molinari, C.1299 Faraone, C.1573 d’iniziativa popolare e C. 1617, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, confluite all’interno della proposta di legge cosiddetta unificata o presa riferimento come testo base per la discussione come poi modificata in sede di approvazione in prima lettura.
A nostro giudizio, è questa la richiesta che rivolgiamo alla Commissione, un’azione di sostegno alla contrattazione collettiva nel complesso del nostro sistema di relazioni industriali, anche per quanto attiene la partecipazione
organizzativa, ha elementi di stretta relazione con la democrazia sindacale e non può prescindere dalla necessità di un intervento, per legge, sulla rappresentanza e sulla misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. Che oltre alla misurazione attraverso la combinazione del dato associativo e dei voti conseguiti nella elezione delle rappresentanze sindacali preveda il voto delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dei contratti collettivi anche ai fini della loro efficacia generale.
Intendiamo dare evidenza a questo non tanto perché oggetto della discussione della proposta di legge ma per la sua valenza di carattere generale che deve agito in termini preventivi prima di ogni ambito d’intervento che ha relazione diretta o indiretta con il tema della contrattazione collettiva e con il sistema di relazioni industriali.
E’ un tema costantemente sollecitato dalla nostra Organizzazione, anche attraverso la presentazione, nel tempo, di specifiche proposte legislative non prese nella dovuta considerazione nella discussione parlamentare.
Per contro, di recente, la maggioranza parlamentare è intervenuta con un disegno di legge, presentato attraverso un emendamento integralmente sostitutivo sul disegno di legge per l’istituzione di un salario minimo, che delega il Governo a intervenire in materia di “retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva”, approvato in prima lettura alla Camera sul quale abbiamo espresso le nostre valutazioni in sede di audizione.
Con tutta evidenza, in modo selettivo, il Governo e la maggioranza parlamentare scelgono il campo di azione, anche in riferimento alla contrattazione collettiva e al sistema di relazioni industriali, trascurando completamente il tema della rappresentanza sindacale e della necessità di un intervento sulla qualificazione dei soggetti negoziali anche come elemento di contrasto alla proliferazione contrattuale.
Nel disegno di legge di delega al Governo sono presenti elementi non neutri e distorsivi sia per la dimensione contrattuale che sul tema della rappresentanza e della rappresentatività dei soggetti negoziali.
Il riferimento al criterio della maggiore applicazione per la scelta del contratto collettivo di riferimento in luogo del criterio legato alla rappresentatività delle organizzazioni stipulanti è un evidente segno di distorsione, che sposta sulla scelta legata all’applicazione del contratto e quindi sulle aziende la selezione dei soggetti negoziali.
Criterio che è stato anche inserito nell’ambito di un decreto legge recante norme sul PNRR e sul contrasto al lavoro sommerso superato poi in conseguenza dell’iniziativa sindacale.
Delega al Governo che contiene inoltre uno specifico riferimento alla contrattazione adattiva “per fare fronte alle diversificate necessità derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alle differenze dei costi su base territoriale” che non ha carattere incentivante della contrattazione integrativa aziendale o territoriale ma si configura con un chiaro intento derogatorio e di ripristino delle differenze salariali, come espressamente richiamato nei principi di delega, su base territoriale.
Il contesto nel quale si colloca il percorso della proposta di legge è quanto evidenziato nella premessa, che non ha alcun carattere di neutralità e che determinerà degli oggettivi riflessi sul campo della contrattazione collettiva se si perseguirà l’obiettivo dell’approvazione del disegno di legge delega e della sua successiva attuazione.
Sul merito del tema oggetto dell’audizione a nostro giudizio sarebbe stato utile finalizzare l’intervento su un’azione di sostegno legislativo per garantire l’estensione dei diritti d’informazione e consultazione per andare oltre gli importanti risultati raggiunti nei contratti collettivi nazionali e nella contrattazione aziendale di secondo livello.
Attraverso la previsione di forme analoghe ai consigli di sorveglianza con rappresentanti eletti dalle lavoratrici e dai lavoratori. La strada che occorre intraprendere è quella di ampliare il livello di coinvolgimento diretto delle lavoratrici e dei lavoratori, anche rafforzando il meccanismo della rappresentanza, nelle scelte delle imprese.
Questo anche in relazione alle grandi sfide che i settori produttivi, intesi in senso largo, stanno affrontando dentro le complessità che derivano dalle transizioni ambientali, energetiche e tecnologiche.
Il profilo dell’intervento che occorrerebbe deve partire dal rafforzamento della contrattazione collettiva - dei luoghi, dei soggetti e degli strumenti – e non della sua sostituzione attraverso i luoghi della partecipazione.
Che invece deve agire per fornire strumenti aggiuntivi di analisi e valutazione.
Relativamente allo specifico della proposta di legge, come anche modificata nel percorso parlamentare alla Camera dei deputati, noi faremo emergere qualche considerazione solo in relazione alla partecipazione organizzativa per la contrarietà agli strumenti della partecipazione economica e finanziaria sui risultati dell’impresa, anche tramite le forme di partecipazione al capitale, tra le quali l’azionariato.
La proposta di legge assume un carattere regressivo rispetto al contenuto dei contratti collettivi nazionali, la partecipazione non opportunamente regolata può ridurre il ruolo dei soggetti di rappresentanza diretta per i lavoratori nel rapporto con le imprese e relativamente alle decisioni di carattere strategico.
Influisce sulla negoziazione ed è presente il rischio che le aziende possono utilizzare le forme di partecipazione per superare il confronto sindacale e i luoghi delle relazioni sindacali, che si realizza attraverso la funzione dei soggetti di rappresentanza eletti direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Un rischio di regressione che si accompagna a un conflitto fra partecipazione e contrattazione collettiva, che può determinare anche una frammentazione della rappresentanza se non vincolata alle lavoratrici e ai lavoratori.
All’interno delle aziende il conflitto tra le forme della partecipazione e quelle della rappresentanza può indebolire il potere contrattuale di carattere collettivo.
La proposta di legge non chiarisce in modo netto e chiaro come si bilanceranno i poteri tra lavoratori, soggetti della rappresentanza diretta, organizzazioni sindacali e datori di lavoro nelle decisioni aziendali di carattere strategico.
Il rischio che ne consegue è che la partecipazione si riduca a un coinvolgimento di natura “partenariale” senza un reale potere decisionale in capo alle lavoratrici e ai lavoratori.
Occorre poi valutare il livello di articolazione che sussiste nell’ambito dei nostri sistemi economici e produttivi in relazione alle tipologie e alle dimensioni d’impresa.
È evidente che le aziende di grandi dimensioni e per specifici settori economici e produttivi operano in contesti già regolati dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione integrativa della dimensione
aziendali.
Diversi accordi di secondo livello hanno agito sul tema della partecipazione organizzativa e in taluni casi di quella gestionale, ciò per evidenziare che sussiste uno spazio d’intervento della contrattazione che agisce anche in assenza di elementi promozionali che invece possono determinare delle rigidità negli schemi e l’attestazione su profili minimi e regressivi.
Per tornare agli equilibri dei poteri e allo spazio d’intervento della contrattazione collettiva è evidente che questa non può essere subordinata e sottostante alle previsioni di carattere statutario che sono agite dalle aziende.
L’equilibrio individuato dalla contrattazione collettiva, le funzioni definite negli schemi di partecipazione organizzativa, nulla c’entrano con la dimensione statutaria dell’azienda che regola invece i poteri dei propri organi.
Le forme di partecipazione, attraverso la previsione statutaria, rischiano di diventare emanazione dell’azienda.
Altra rottura dell’equilibrio contrattuale si rileva in relazione al rapporto tra le commissioni paritetiche laddove si limita il potere della rappresentanza sindacale alla consultazione in merito alle scelte aziendali.
Non sussiste la previsione dell’attribuzione di una funzione diretta alle forme della rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori e questo fa emergere l’evidenza di una concreta alternatività tra la partecipazione e la contrattazione collettiva.
Inoltre, in diverse parti della proposta di legge a partire dall’ambito definitorio si attribuiscono competenze in tema di partecipazione ai soggetti della bilateralità che, come è noto, sono espressione delle parti e non di diretta rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nel contesto aziendale. Tra l’altro si individua una soglia dimensionale ben superiore a quella dove può essere costituita e dove agisce la rappresentanza sindacale direttamente espressa dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Le modifiche introdotte alla Camera dei deputati hanno cancellato ogni previsione riguardante la disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica.
Analogamente sono stati soppressi i riferimenti alla consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali.
Luoghi particolarmente sensibili per la tipologia di servizi di primaria necessità che vengono erogati e dove sussiste un oggettivo riflesso relativamente alla funzione, anche di natura pubblica, che viene esercitata. Che coinvolge il territorio, si pensi alle banche non solo per la raccolta ma per l’erogazione del credito e ai servizi pubblici locali che garantiscono anche la qualità della cittadinanza sia sotto il versante della disponibilità e continuità di erogazione dei servizi che delle tariffe.
È, inoltre, elemento di conflitto attribuire la stessa finalità, seppure temporalmente definita in ragione dell’efficacia della norma finanziaria, attraverso il vantaggio fiscale agli schemi di partecipazione con riferimento alla distribuzione degli utili con i premi di produttività la cui accezione è di natura salariale, seppure variabile.
Già oggi i premi di produttività in esito ad accordi che prevedono schemi di partecipazione hanno regole differenti rispetto ai premi di produttività in generale.
Partecipazioni agli utili e salario di produttività hanno una natura del tutto differente, l’utile di azienda è un concetto che non incorpora elementi di tutela del lavoro come può invece derivare da un accordo a carattere integrativo che individua i criteri per l’accesso al premio di produttività e che si realizza anch’esso attraverso una forma di partecipazione condivisa e collettiva.
Anche tale previsione, di costruzione dell’analogia per l’accesso al beneficio fiscale tra utili e salario di produttività, rafforza il carattere di alternatività tra la partecipazione e la contrattazione collettiva.
Oltre a produrre ulteriori elementi di divaricazione e stratificazione tra lavoratrici e lavoratori appartenenti a contesti aziendali, settori e territori differenti.

Scarica la memoria 

Si allega, per ogni altra valutazione, la memoria già consegnata in occasione dell’audizione alla Camera dei deputati.

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