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L’INPS ha emanato la circolare 127 del 16 novembre 2022 e il messaggio 4159 del 17 novembre 2022 i quali offrono chiarimenti per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dagli articoli 18 e 19 del DL “Aiuti ter” numero 144 del 23/09/2022.
Come già riportato nella nota di commento del DL Aiuti ter, l’indennità di 150 euro ricalca la precedente di 200 euro erogata in luglio, ma con importo inferiore e con una restrizione della platea operata attraverso limiti di reddito più bassi. Essa spetta, infatti, ai lavoratori che nel mese di novembre percepiscano una retribuzione inferiore a 1.538 euro (erano 2.692 euro al mese nel primo quadrimestre 2022 per i 200 euro) e ad una serie di altre categorie con un limite di reddito 2021 di 20.000 euro (erano 35.000 per i 200 euro). Anche stavolta, dal reddito devono essere esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa d’abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti l’indennità sarà erogata in busta paga con la mensilità di novembre, previa autodichiarazione analoga a quella legata al bonus 200 euro. Il messaggio INPS numero 4159 del 17 novembre 2022 ha chiarito che nella definizione del tetto retributivo non devono essere considerati i ratei di (o l’intera) tredicesima qualora, per accordo o contratto, questi venissero accreditati in tale mese. Vanno invece considerati e possono concorrere al superamento del limite di retribuzione competenze relative agli straordinari ed altre erogazioni liquidate nella busta paga di novembre.
Nel caso in cui i datori di lavoro, per questo o altri motivi, non riescano a versare l’indennità nel mese di novembre, saranno nella possibilità di erogarla entro la mensilità di dicembre, scadenza valida anche per porre rimedio a eventuali mancate erogazioni dell’indennità 200 euro di luglio.
Per quanto riguarda i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita vale quanto già specificato nella nota del 14/10/2022, fatti salvi i ridotti importi di retribuzione mensile.
Pensionati
I percettori di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e residenti in Italia al 1° novembre 2022, se rientranti nel limite di reddito pari a 20.000 euro dovrebbero, di norma, già aver ricevuto l’importo, d’ufficio, nella mensilità di novembre 2022.
Il requisito dei 20.000 euro è individuato dall’INPS attraverso le CU 2022, flussi Emens, redditi da rapporti di collaborazione, e le dichiarazioni RED rese dai pensionati in relazione alle prestazioni collegate al reddito. L’Istituto verificherà il diritto mediante incrocio con le banche dati dell’Agenzia. Questo passaggio significa che i pensionati che siano consapevoli di avere prodotto un reddito superiore a 20.000 euro nel 2021 faranno bene a considerare il fatto che l’Istituto richiederà indietro le somme corrisposte. D’altro canto, richiederemo all’INPS come intende comportarsi nel caso in cui si siano verificate mancate erogazioni per “reddito personale assoggettabile ad IRPEF” ritenuto superiore che si dimostri, a verifica, inferiore al tetto.
Lavoratori domestici
L’indennità di 150 euro spetta ai lavoratori domestici che abbiano in essere rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 e già beneficiari dell’indennità di 200 euro prevista dal DL 50/2022 “Aiuti”. Essa sarà erogata d’ufficio dall’Inps nelle stesse modalità (bonifico, libretto o presso Poste Italiane) di quest’ultima.
Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza
Permane anche stavolta, come già segnalato nella nota di commento, l’ingiustizia di una incumulabilità familiare per cui, in presenza del Reddito di cittadinanza non è possibile erogare più di una indennità all’interno del nucleo, neanche in caso di membri del nucleo provvisti di autonomo diritto. L’indennità dovrebbe essere caricata, d’ufficio, nella carta RdC con la mensilità di novembre 2022.
Titolari di prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-COLL nonché titolari di trattamenti di mobilità in deroga
Per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali nel mese di novembre l’indennità sarà erogata d’ufficio, e dobbiamo segnalare due novità positive. La prima, prevista dalla legge, è l’avere evitato di escludere dal beneficio quanti avessero perso il lavoro nel mese antecedente al diritto all’indennità come accaduto per l’indennità prevista dal DL 50/2022. La seconda, maturata con parere conforme del Ministero è una estensione, posta in atto dall’INPS, che ha incluso tra i destinatari del bonus anche i beneficiari di mobilità in deroga in quanto l’Istituto considera “identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito sottese all’articolo 19 in commento”. Chiederemo nei prossimi giorni che questa estensione, che abbiamo chiesto già a giugno scorso, sia applicata anche per l’indennità una tantum 200 euro prevista dal primo DL Aiuti.
Beneficiari di indennità di disoccupazione agricola competenza 2021
I destinatari della prestazione di DS agricola 2022 per le giornate lavorate nel 2021 avranno accreditata d’ufficio l’indennità, così come accaduto per la precedente.
Viene segnalato il tema di lavoratori richiedenti l’ammortizzatore i quali hanno ricevuto il diniego dall’INPS successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande di una tantum 200 euro (31 ottobre). Siamo in contatto con l’INPS per cercare una soluzione a questo problema.
Beneficiari di indennità Covid-19
I lavoratori che sono stati beneficiari delle indennità Covid previste dall’articolo 10 DL 41/21 e dall’articolo 42 del DL 73/21 riceveranno l’indennità d’ufficio.
Ricordiamo che la stessa spetta alle seguenti categorie di beneficiari: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo.
Lavoratori autonomi occasionali e incaricati delle vendite a domicilio
L’indennità spetterà, e sarà erogata d’ufficio, per gli autonomi occasionali e incaricati delle vendite a domicilio che abbiano già ricevuto l’indennità di 200 euro prevista dal DL 50/2022, senza bisogno di presentazione di ulteriore domanda.
Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca
Ai fini dell’accesso all’indennità in parola i soggetti descritti devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del primo DL Aiuti ed essere iscritti alla gestione separata Inps. È inoltre necessario che gli interessati facciano valere, per il 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione o dottorato o assegno di ricerca inferiore a 20.000 euro.
L’indennità è erogata a domanda da presentare entro il 31 gennaio 2023.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
Anche per la nuova indennità si 150 euro, come fu per i 200 euro, i lavoratori a tempo determinato dovranno presentare domanda all’INPS. I requisiti per accedere al bonus sono l’accredito di almeno 50 giornate (anche stavolta la CGIL ha chiesto che questa soglia fosse ridotta, inascoltata dal decisore politico) ed un reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro. Entrambi i requisiti devono essersi verificati nel 2021.
Ci teniamo a ricordare che tale requisito è sufficiente per i soli lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 gennaio 2023.
Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
I lavoratori, sia dipendenti che autonomi, iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, potranno richiedere l’indennità all’INPS se in possesso, nel 2021, di almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto fondo ed un reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS entro il 31 gennaio 2023.
Calendario dei pagamenti
La circolare INPS definisce, infine, il calendario dei pagamenti:
• Per i pensionati l’indennità dovrebbe essere stata pagata con la mensilità di novembre 2022;
• I lavoratori domestici e i nuclei percettori di reddito/Pensione di cittadinanza riceveranno l’indennità entro il mese di novembre 2022;
• I percettori di ammortizzatori, compresa DS agricola competenza 2021, i beneficiari di indennità Covid-19, lavoratori occasionali e incaricati delle vendite a domicilio riceveranno il pagamento nel mese di febbraio 2023;
• I lavoratori che necessitano della presentazione della domanda riceveranno l’indennità una volta terminati i pagamenti d’ufficio, nel mese di febbraio 2023.