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Pubblicato in G.U. – n. 148 del 27 giugno 2022 - il decreto, a firma del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo – assistenza psicologica - di cui all’art. 1 -quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l’anno 2022.
L’atto si compone di dieci articoli e un disciplinare tecnico “Contributo sessione psicoterapia”
- Articolo 1 – Finalità e oggetto.
Il DM stabilisce le modalità di presentazione della domanda nonché l’entità delle risorse previste in dieci milioni di euro per l’anno 2022 e i requisiti, anche reddituali per beneficiarne.
- Articolo 2 – Beneficiari.
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
- Articolo 3 – Professionisti
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa. Elenco consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
- Articolo 4 – Contributo e requisiti reddituali
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato in tre fasce:
a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
- Articolo 5 – Modalità di richiesta e attribuzione del contributo
Entro il 26 luglio 2022, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.
La richiesta del beneficio è presentata all’INPS accedendo alla piattaforma INPS e tramite il Contact Center Integrato.
Il 19 luglio è stata pubblicata la relativa circolare da parte dell’Istituto.
In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU (Di- chiarazione Sostitutiva Unica) valida.
I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite. L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri ISEE e in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili.
L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito.
Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.
- Articolo 6 – Autenticazione/registrazione dei professionisti
I professionisti si autenticano nella piattaforma INPS.
- Articolo 7 – Utilizzo del Contributo
Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato il quale accede alla piattaforma INPS. L’iter procedurale si conclude con la comunicazione dell’INPS al beneficiario dell’importo utilizzato e della quota residua.
- Articolo 8 - Modalità di rimborso del contributo
Dopo il trasferimento da parte delle regioni e delle Province autonome delle risorse previste, l’INPS provvede alla remunerazione tele prestazione effettivamente erogate dai professionisti.
- Articolo 9 - Monitoraggio
INPS entro la fine di ogni mese invia al Ministero della salute, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano apposita relazione.
- Articolo 10 - Tutela dei dati personali
I trattamenti dei dati sono effettuati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Disciplinare tecnico “Contributo sessione psicoterapia” si compone da una “Introduzione” che descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per accedere al beneficio; motiva le misure con “l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica” e riprende il limite complessivo di dieci milioni di euro e i criteri anche reddituali per beneficiarne.
Prosegue con i punti “2. Definizioni” e “3. Soggetti” indicando azioni e responsabilità.
Il punto “4. Descrizione del Sistema Informativo” è molto dettagliato, individua le Caratteristiche Infrastrutturali, le Misure idonee a garantire la continuità del servizio, l’Integrità e la riservatezza dei dati, l’Accesso alla banca dati e ai servizi forniti, l’Audit log e la Conservazione dei dati.
Il Disciplinare si conclude con i punti “5. Funzionalità disponibili”, “6. Flussi informativi e azioni previste”, “7. Trasmissione delle informazioni – Tracciati di scambio” che approfondiscono necessari aspetti amministrativi.
Valutazioni
Bonus: strumento sbagliato per rispondere ad un problema strutturale.
Positivo riconoscere l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica ma ancora una volta si sceglie uno strumento estemporaneo anziché decidere di investire strutturalmente sul SSN.
Come è noto la cura del benessere psichico della persona può richiedere anche l’attivazione di percorsi psicoterapeutici, che sovente non possono essere soddisfatti in tempi brevi né tanto meno da una misura transitoria. Il rischio concreto è quello di gettare ancor più in difficoltà le persone a basso reddito che, terminato il bonus e in assenza di rilancio della rete pubblica di servizi di salute mentale, neuropsichiatria infantile, dei consultori, non potranno concludere il percorso di cura. È apprezzabile, in linea di principio, subordinare il beneficio economico all’ISEE, nei fatti rimane il rischio che la misura accompagni la persona solo nella fase iniziale del percorso di cura, che potrà essere proseguito esclusivamente in funzione delle disponibilità economiche del singolo.
Anziché avviare un importante piano pubblico per le cure psicologiche si sceglie di condurre la persona verso il libero mercato.
In conclusione, appare una misura spot, estemporanea che spende male le risorse pubbliche anziché investirle strutturalmente a sostegno dei servizi pubblici, creando le premesse per alimentare un mercato oltretutto privo di una regia pubblica. Nel DM manca la volontà di promuovere la salute collettiva tramite un sistema universale, non si fa cenno al ruolo dei distretti sanitari e dei servizi di salute mentale (a conferma delle preoccupazioni da noi espresse nelle “Osservazioni al DM 77”), Si conferma così il disinvestimento sul personale del SSN ancora trattato come mero costo e non fattore produttivo a garanzia di salute e reddito.
A livello territoriale occorre che la nostra organizzazione avvii, prosegua e intensifichi attraverso la Contrattazione Territoriale Sociale i confronti con i livelli istituzionali e le direzioni generali delle aziende sanitarie per riorganizzare e potenziare i Servizi Pubblici per la salute mentale in funzione della cresciuta e crescente domanda.