Il 15 marzo una delegazione Cgil composta da Stefano Cecconi Cgil nazionale, Silvino Candeloro Inca nazionale, Gianluca Mezzadri Fp Cgil nazionale, Nicola Angelini Flc Cgil nazionale è stata audita al Senato in Commissione Igiene e sanità sul Disegno di Legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”. Il provvedimento colma una lacuna legislativa del nostro ordinamento e potrebbe costituire un contributo alla tutela dei pazienti e all’operare dei professionisti impegnati nel compito delicatissimo di assicurare cure e assistenza sanitaria. Tuttavia, pur avendo apprezzato alcune innovazioni del disegno di legge in questione in materia di responsabilità professionale, la CGIL ha espresso forti preoccupazioni su alcuni punti:

BUONE PRATICHE - LINEE GUIDA (articolo 5): la previsione collocata al’interno di una legge sulla responsabilità professionale rischia di assegnare un “peso legale” alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche, in contraddizione con lo spirito con cui sono proposte nella letteratura e nella pratica internazionale. Previsione oltretutto complicata dalla necessità di continui aggiornamenti delle linee stesse. Ancora più preoccupante il fatto che si affidi esclusivamente alle società scientifiche l’elaborazione di Linee Guida per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie, alle cui raccomandazioni devono attenersi i professionisti; anziché prevedere che le società scientifiche si riferiscano ad un “Autorità centrale” (quale ad esempio il Sistema nazionale linee-guida SNLG - Istituto superiore di sanità ISS), che non può limitarsi alla mera pubblicazione di linee predisposte dalle società stesse. Per questo la CGIL ha chiesto sia assegnato al Sistema nazionale linee-guida (SNLG)/Istituto superiore di sanità (ISS) – finalmente con adeguati finanziamenti e avvalendosi di istituti di ricerca pubblici di agenzie e di centri di riferimento del SSN -  un ruolo attivo a supporto delle società scientifiche. In particolare offrendo un coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico per le società scientifiche.

ONERI OBBLIGO ASSICURAZIONE (3° comma articolo 10): viene previsto l’obbligo di assicurazione a carico di “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo (compresi i lavoratori dipendenti)  in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del servizio sanitario nazionale o in strutture private” con oneri a carico del professionista. Ciò rappresenta un costo ingiustamente messo ma a carico del singolo lavoratore, oltretutto iniquo stante le differenze salariali.

MISURA DELLA RIVALSA (2° periodo, 5° comma, articolo 9): occorre prevedere che, in caso di colpa grave, la misura della rivalsa prevista per i soli professionisti sanitari (che non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua) sia estesa a tutte le professioni di diverso profilo e ruolo coinvolte nelle attività dei servizi sanitari e sociosanitari.

Infine, attenzione è stata posta anche alle preoccupazioni espresse da più parti circa la necessità di consentire al cittadino di poter agire effettivamente per il risarcimento dei danni, dotandolo di strumenti adeguati

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