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Quando si verifica la violenza per le vittime si tratta di dover gestire uno dei momenti più delicati. Spesso le donne sono costrette alla fuga da un momento all’altro, senza averlo pianificato e senza essersi preparate. Magari anche insieme ai figli, se ne hanno. Improvvisamente precipitano nella rottura della quotidianità, costrette a cambiare vita e ad abbandonare le loro cose.
In realtà si tratta di una fuga salvifica verso una condizione infinitamente migliore. Ma il primo periodo è difficile. Che siano ospitate in una Casa Rifugio o solamente in carico ad un Centro Antiviolenza, ricevono tutto il sostegno psicologico e legale, ma la legge prevede anche una serie di strumenti volti ad agevolare questa fase di passaggio.
A partire dal Reddito di Libertà, che prevede la messa a disposizione di una piccola liquidità per le prime spese necessarie. Se, inoltre, hanno necessità di non recarsi al lavoro per questioni di sicurezza, o anche per consultare un legale o uno psicologo, possono usufruire del congedo retribuito di 90 giorni che alcuni contratti di lavoro estendono fino a 180 giorni. Inoltre, possono ottenere il 100% dell’Assegno Unico per i figli, oltre a poter godere di tutti i congedi parentali nel caso di affido esclusivo.
Queste sono solo alcune delle norme previste che aumentano le tutele per le donne in uscita dalla violenza che, come CGIL, abbiamo contribuito a prevedere.
Siamo certi che il nostro impegno costante, insieme a quello delle altre associazioni, porterà a migliorare ed estendere sempre più le tutele, su un problema così grave che, come dimostrano i dati a disposizione, rischia di essere assolutamente sottodimensionato.
Si tratta spesso di norme poco conosciute e, di conseguenza, poco agite.
Per questo INCA e CGIL hanno pensato, in occasione dell’8 marzo, di prevedere un volantino informativo per aiutare le donne ad orientarsi tra le tutele disponibili
CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Per le lavoratrici dipendenti, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono inserite in percorsi di protezione, il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo è rivolto alle seguenti categorie di lavoratrici:
- lavoratrici dipendenti;
- apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
- lavoratrici autonome;
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.
Il congedo è fruibile in coincidenza delle giornate lavorative. Non spetta quindi nei giorni in cui non è previsto lo svolgimento dell’attività professionale (quali, ad esempio, nei giorni festivi, nei periodi di sospensione dal lavoro o se si è in aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Questa opportunità può essere fruita in modalità giornaliera o oraria.
Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.
Per alcune categorie, l’indennità è pagata dall’INPS con bonifico postale o l’accredito su conto corrente bancario o postale, vale a dire:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).
è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione ma non all’indennità.
Le domande da inoltrare all’INPS devono essere presentate esclusivamente in via telematica. Al momento della richiesta de ve essere consegnata anche la certificazione che attesti l’inserimento della lavoratrice nel percorso di protezione, rilasciato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
VIENI IN CGIL PER VERIFICARE IL TUO CONTRATTO POICHÉ ALCUNI ESTENDONO IL CONGEDO FINO A SEI MESI.
REDDITO DI LIBERTÀ
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, inoltre, è stato introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriusci ta dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.
Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ADI, NASPI ecc.). Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie, oppure, cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.
La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza.
ASSEGNO DI INCLUSIONE. Le donne vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell'inserimento nei Centri Antiviolenza o nelle Case Rifugio, possono richiedere l'Assegno di Inclusione.