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Il Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, ha modificato l’art. 2 bis del Decreto Legge n. 143/2024 che riconosce l’indennità cosiddetta “Bonus Natale”, correggendone alcune criticità ed estendendo la misura che sarà riconosciuta a lavoratori e lavoratrici con almeno un figlio/a, senza più la necessità dello stato di coniugio.
Fermo restando la totale contrarietà della CGIL alla politica dei bonus, peraltro di modesta entità, si evidenzia che restano ancora ulteriori elementi di criticità come l’esclusione del lavoro non dipendente e i ridotti limiti di reddito per accedere alla misura.
L’indennità:
- sarà pari a 100 euro e sarà erogata su domanda
- spetta alla lavoratrice e al lavoratore dipendente che abbia un reddito annuo non superiore a 28 mila euro e almeno un figlio/a
- in caso di coniugio o convivenza, spetta solo ad uno dei coniugi/conviventi
- non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è erogata sulla base della durata nell’anno del rapporto di lavoro
La domanda va presentata per iscritto al datore di lavoro
in cui si autocertifica di avere tutti i requisiti previsti e si indicano il codice fiscale del coniuge o convivente e dei figli/e a carico.
Il termine per la presentazione delle domande è il 22 novembre
e l’indennità sarà erogata insieme alla tredicesima mensilità
LA CGIL È A DISPOSIZIONE PER FORNIRTI OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO. CONTATTA IL TUO FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO OPPURE LA CAMERA DEL LAVORO A TE PIÙ VICINA
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