PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO FUORI SEDE

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni.

Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio entro domenica 4 maggio 2025, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato,

con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l’esercizio del voto fuori sede.

Alla domanda occorre inoltre allegare:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- copia della tessera elettorale personale;

- copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Quanto alle modalita e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante I'utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledi 14 maggio 2025.

Entro il 5° giorno antecedente la data delle consultazioni, e cioè martedi 3 giugno 2025, il comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con I'indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.

IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme di carattere generale.

Laddove un elettore presentatosi a votare non risulti nell’elenco o nella lista degli elettori fuori sede, potrà comunque essere ammesso a votare presentando "attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio.

Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per i referendum abrogativi non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.

ISTITUZIONE DEI SEGGI SPECIALI NEI COMUNI DI TEMPORANEO DOMICILIO

Per consentire l’esercizio del voto da parte degli elettori domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella nella quale è ubicato il comune di residenza, i comuni di temporaneo domicilio possono istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione per ogni 800 elettori ammessi al voto. Per le frazioni eccedenti tale limite numerico, gli elettori sono distribuiti in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto agli elettori iscritti in ciascuna sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica anche nel caso in cui il numero di elettori ammessi al voto sia inferiore a 800.

l nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione speciale sono annotati in un’apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune di temporaneo domicilio. Sia le liste elettorali delle sezioni speciali sia le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalle competenti Commissioni elettorali circondariali.

Rimane inteso che, essendo ammessi a votare nelle sezioni speciali i soli elettori fuori sede domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella del comune di residenza, nelle sezioni speciali non possono votare le particolari categorie di elettori di cui agli artt.48, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, 49 e 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione, militari delle Forze armate, appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

Possono invece votare nelle sezioni speciali il presidente, il segretario e gli altri componenti delle sezioni medesime, ove siano essi stessi elettori fuori sede. In applicazione delle disposizioni di carattere generale, nel caso in cui i componenti del seggio siano elettori fuori sede iscritti nelle liste di altra sezione speciale, i loro nominativi sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in apposito paragrafo.

In ordine agli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione troverà applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; 51, primo comma, e 53 del D.P.R. n. 361/1957; 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto, sarà cura delle sezioni elettorali ordinarie, comprese quelle ospedaliere, e degli ordinari seggi speciali provvedere alla raccolta del voto di tali categorie di elettori, pur laddove si tratti di elettori fuori sede.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni speciali, ivi comprese le operazioni di votazione e di scrutinio, si applicano le norme di carattere generale (legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 22 maggio 1978, n. 199; D.P.R. n. 361/1957), fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo in esame. In particolare, viene disposto che:

- il presidente della sezione è nominato dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d’appello;

- gli altri componenti della sezione sono parimenti nominati dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore tenuto dallo stesso comune, compresi nella graduatoria formata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95,

Infine, il segretario è designato dal presidente della sezione speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di temporaneo domicilio.

Nondimeno, ove necessario, il presidente, gli scrutatori e il segretario possono essere individuati tra gli stessi elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina.

→ Scarica la Circolare DAIT n.20/2025


Leggi anche

Leggi anche



Speciale Referendum 2025

Ultime notizie su: Referendum 2025