L’attuazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continua a procedere con difficoltà crescenti e con un ammontare della spesa che, nonostante tutti i proclami della Presidente del Consiglio, risulta lontanissimo dagli obiettivi e dai cronoprogrammi previsti.

I dati forniti dal Governo sono molto lacunosi e vengono pubblicati in maniera discontinua, senza una specifica programmazione, nonostante il PNRR preveda il raggiungimento di traguardi e obiettivi in tempi precisi per poter accedere al pagamento delle rate semestrali. La CGIL ribadisce la richiesta di accesso diretto alla piattaforma ReGis quale punto essenziale per il monitoraggio democratico degli interventi.

Secondo le ultime informazioni fornite dall’Ufficio parlamentare di bilancio, la spesa del 2024 alla data del 2 ottobre è pari a 8,93 miliardi di euro, a fronte dei quasi 44 miliardi necessari per mantenere gli impegni previsti dal cronoprogramma. Si tratta di una situazione molto grave, tenuto conto che il Piano Strutturale di Bilancio (PSB) assume come primo impegno la piena attuazione del PNRR e la prosecuzione del programma di investimenti lungo l’intero orizzonte di programmazione. Qui la memoria della CGIL sul PSB.

A questa situazione allarmante, si deve aggiungere il sostanziale azzeramento delle relazioni con le parti sociali, mentre le cabine di coordinamento territoriali sono inattive in numerose province. La CGIL sta sollecitando, a livello nazionale, la ripresa delle interlocuzioni con il Governo sul PNRR e, a livello territoriale, l’attivazione delle cabine di coordinamento presso le prefetture.


Legge di conversione del decreto-legge 113/24


In questo complesso contesto, è entrata in vigore il 9 ottobre scorso la legge 143/24 di conversione del decreto-legge cosiddetto “omnibus” (DL 113/24). Qui il testo coordinato dei due provvedimenti.

Di seguito sintetizziamo i contenuti più significativi in relazione al PNRR. Piano Nazionale Complementare (PNC) (art. 8)

Come è noto, il decreto-legge 19/24 prevedeva una verifica immediata degli stati di avanzamento degli investimenti del PNC e, nel caso in cui non fossero state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, gli interventi sarebbero stati definanziati e le relative risorse rese contestualmente indisponibili.

A seguito della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il 9 luglio 2024, l’articolo 8 accantona e rende indisponibili sino alla data del 30 settembre 2024 risorse del PNC pari a oltre 756 milioni di euro.

Le amministrazioni titolari maggiormente interessate alla procedura sono il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – 240 milioni di euro, il Ministero della Cultura – 132 milioni, il Ministero della Salute – 67 milioni, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – 58 milioni.

Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in quelli ad essi collegati, le somme sopra indicate, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili.

Il decreto-legge prevede che 750 milioni delle risorse sopra indicate siano finalizzate al finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Attualmente, la situazione del PNC è la seguente:

a) le risorse iniziali previste erano pari a 30,622 miliardi di euro;

b) il decreto-legge 19/24 ha stabilito una riduzione di 1,188 miliardi di euro;

c) il decreto- legge 113/24 rende indisponibili ulteriori 756 milioni di euro;

d) fino a 44 milioni delle risorse di cui al punto c) sono disaccantonati con riferimento all'investimento

«Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» (vedi paragrafo successivo).

Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18 quinquies)

Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti per gli enti locali (art. 18 bis)

Con la finalità di assicurare la liquidità di cassa occorrente per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, si prevede che le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedano al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

Affinché le Amministrazioni centrali titolari possano trasferire le risorse è necessario che i soggetti attuatori attestino: 

- l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi;

- l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento;

- le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

Per l’attuazione della disposizione è prevista l’emanazione entro 60 giorni di uno specifico decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori, di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

Si tratta di una disposizione positiva, in quanto dovrebbe consentire di prevenire situazioni di grave difficoltà di liquidità, con particolare riferimento agli enti locali e alle istituzioni scolastiche.

Inoltre, l’art. 18-bis prevede che gli enti locali possano utilizzare l’avanzo di amministrazione non vincolato, anche qualora siano ricorsi all’utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria, a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

Riforma delle norme di contabilità pubblica (art. 10)

L’art. 10 comma 3 e comma 12 disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota (milestone M1C1-118) della Riforma delle norme di contabilità pubblica prevista dal PNRR (M1C1R1.15).

Come è noto, la riforma prevede l’adozione di un sistema unico di contabilità basato sul principio accrual per il settore pubblico. L'obiettivo è portare a compimento il quadro concettuale di riferimento per un sistema unico di contabilità accrual, secondo i criteri qualitativi definiti da Eurostat, gli standard di contabilità accrual e il piano dei conti multidimensionale.

Ai fini dell'attuazione della fase pilota, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;

b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;

c) le regioni e le province autonome;

d) le province e le città metropolitane;

e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;

f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;

g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;

h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;

i) le autorità di sistema portuale;

l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;

m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l).

Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società e gli enti di cui alla lettera m), che, con riferimento al bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro.

Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025:

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

- gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

- gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della Cultura;

- le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione.

Restano esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025 sono quelli adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, con la quale sono stati formalmente recepiti: il Quadro Concettuale, i diciotto standard contabili (ITAS) conformi alle indicazioni EUROSTAT/EPSAS e il Piano dei Conti multidimensionale.

Disposizioni settoriali

Di seguito le principali disposizioni di carattere settoriale correlate al PNRR: – Missione 6, componente 2, sub investimento 1.1.2 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature»: Con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti da tale investimento, si prevede la proroga fino al 30 settembre 2025 delle convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A. che siano in corso al 9 ottobre 2024. Le risorse del PNRR ammontano a 1,189 miliardi di euro (art. 7 bis);  

- agli interventi di rigenerazione urbana relative alle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli investimenti del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, si applicano i poteri di verifica in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR (art. 8 ter);

- finanziamento dell'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa».

L’ultima revisione del PNRR del maggio 2024 aveva cancellato l'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa» della missione 4, componente 2. La misura viene rifinanziata (fuori dal PNRR) prelevando risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 70 milioni di euro per il 2026, da quelle destinate dal Piano Nazionale Complementare agli “Accordi per l’innovazione” a titolarità del Ministero per lo Sviluppo economico. Sono inoltre resi disponibili per il 2024 fino a 44 milioni di euro delle risorse accantonate dall’art. 8 del decreto e riferiti ai citati “Accordi per l’innovazione”. Con uno specifico decreto MEF-Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, è individuato il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento, nel rispetto del cronoprogramma finanziario.

Nelle more dell'adozione di tale decreto, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento «Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa» della versione originaria del PNRR del 2021 (art. 11 bis).