PHOTO
Audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite 1ª e 5ª (Affari costituzionali e Bilancio) del Senato, in relazione al disegno di legge n. 452 (DL 198/2022 - proroga termini legislativi)
Il Decreto cosiddetto “Mille proroghe” è ormai un appuntamento annuale e se ne riconosce la funzione che, tuttavia, risulta a volte troppo estesa. Il testo del DL 198 contiene una serie di proroghe spesso necessarie, dopodiché se una norma viene prorogata ormai da anni (si veda ad esempio l’articolo 3 comma 4 che blocca i canoni d’affitto delle PP.AA. In proroga da 11 anni) è probabile che il tema debba essere affrontato in maniera strutturale e non solo prorogato.
Allo stesso modo le proroghe all’autorizzazione di assunzioni nella Pubblica amministrazione, pur positive, non possono supplire al fatto che essa soffre di un'enorme carenza di personale, faccia fatica a reclutarne di nuovo, nonostante i numerosi interventi legislativi che hanno semplificato le procedure. Nonostante le assunzioni autorizzate siano lontane da garantire il turn over, non possiamo non evidenziare questi ritardi ai quali si deve riparare con un piano straordinario di assunzioni che contempli anche la stabilizzazione urgente del personale precario.
A questo proposito crediamo che si debbano prorogare al 31 dicembre 2023 i contratti del personale impiegato presso i servizi di protezione internazionale.
Più in generale, e a costo zero, crediamo sia necessario prorogare i termini entro cui è possibile maturare il requisito di 36 mesi alle dipendenze della PA, e i termini entro cui le amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto con le stesse. Crediamo occorra anche prorogare al settembre del 2024 la scadenza di tutte le graduatorie comunali del personale scolastico e permettere ancora in questo anno scolastico, ai Comuni, di non computare nei limiti di spesa dei contratti flessibili la maggiore spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nel 2019 per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario.
Discorso simile, in relazione al Ministero della Giustizia, per i contratti degli operatori giudiziari esclusi dalla stabilizzazione e per le graduatorie dei cancellieri esperti.
L'articolo 1 del Decreto contiene prevalentemente norme che prorogano l'autorizzazione alle Amministrazioni di assumere personale dirigenziale e non: si tratta di assunzioni per le quali le diverse Amministrazioni avrebbero già dovuto effettuare tutte le procedure necessarie. In particolare, parliamo del reclutamento del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell’Amministrazione dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione, del personale civile del Ministero della difesa, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Il testo consente di disporre, anche per l’anno 2023, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti, formula utilizzata anche in passato nei precedenti “Mille proroghe”.
La difficoltà nelle assunzioni pubbliche anche in presenza di risorse già stanziate purtroppo è un fenomeno non inedito e proprio per questo ci preoccupa più che mai.
Stesso discorso, ma con ulteriori specificità, può essere fatto nell’ambito della scuola, ove occorre intervenire sulle procedure di reclutamento e risolvere il problema storico del precariato.
Positivo è aver previsto la proroga, al 31 dicembre 2023, del termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi (di cui all’art. 3, comma 10-bis, della l. 335/1995), per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una proroga indispensabile che abbiamo sollecitato più volte in questi mesi. L’aggiornamento delle posizioni contributive dei pubblici dipendenti, nonostante lo sforzo compiuto in questi anni da parte dell’INPS, continua a essere un forte elemento di criticità, sulla quale sarebbe necessaria una maggiore attività, per garantire la copertura contributiva alle lavoratrici e ai lavoratori
Nella stessa direzione quanto previsto, all’art.9, solo per le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero la possibilità di dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi (art. 3, comma 10- ter, della l. 335/1995). Si tratta anche in questo caso di un avanzamento, seppur parziale, visto che nella Gestione separata non si applica l’automaticità delle prestazioni, che da anni il sindacato unitariamente chiede al Governo. La finalità è quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di portare a termine le attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti e collaboratori, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando di generare situazioni di inutili contenziosi.
Il provvedimento proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine per portare a termine le verifiche, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Nonostante il protrarsi del tempo, che ha anche reso necessarie continue revisioni dei dati, permane la necessità, come indicato nell’OPCM del 2003, di avere una banca dati aggiornata della vulnerabilità del patrimonio edilizio e degli edifici strategici su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle zone sismiche 1 e 2.
Il comma 1 dell’articolo 4 estende al 2023 la modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del SSN per le regioni che adottino misure idonee a garantire equilibrio di bilancio, intervenendo sull'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Segnaliamo che il comma 544 della Legge di Bilancio ha incrementato la quota premiale a favore delle regioni che adottano misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio. La CGIL crede che servirebbe una valutazione approfondita sull’efficacia dello strumento fin qui agito: il meccanismo della premialità sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ha ridotto le disuguaglianze territoriali? Ha migliorato l’organizzazione dei SSR più in difficoltà o ha sottratto ulteriori risorse?
Il comma 6 dell’articolo 4 proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative alle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie, di cui all'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia di ricetta elettronica, necessarie per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell'emergenza pandemica. La dematerializzazione della documentazione cartacea, a partire dalla ricetta elettronica, deve diventare disposizione definitiva affinché possa realizzarsi una concreta implementazione del FSE.
Per quanto riguarda la proroga prevista per gli assegni di ricerca, si ritiene utile evidenziare che questi dovevano essere sostituiti nel 2023 con il “contratto di ricerca” che è stato introdotto nel quadro delle misure urgenti connesse al PNRR, in quanto gli assegni di ricerca (introdotti dall’art. 22 della legge 240/2010) si configuravano come collaborazioni coordinate e continuative, forme di lavoro atipiche (senza diritti e con contributi previdenziali parziali) ed estranee alle attività di ricerca non solo da un punto di vista generale, ma anche nel corpus europeo (tanto che si è chiesto all’Italia di intervenire in merito). Per garantire, da una parte, l’effettiva attivazione dal 1° gennaio 2023 di questa nuova figura e, dall’altra, per salvaguardare la continuità delle attività di ricerca e dei rapporti di lavoro dei giovani ricercatori impegnati in queste attività, era auspicabile una norma di raccordo più particolareggiata e riferita a specifiche situazioni piuttosto che una deroga ampia che rischia di fatto di marginalizzare l’avvio del nuovo “contratto di ricerca”, che pur essendo a tempo determinato e su progetto, è stato previsto come rapporto di lavoro a tutti gli effetti, con un positivo riferimento al contratto nazionale di lavoro.
L’Articolo 10 comma 1 proroga al 01/01/2024 il divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio Euro 2. Sarebbe necessario piuttosto investire per un rapido rinnovamento e potenziamento del trasporto pubblico locale e nella mobilità sostenibile, a partire dalle relative filiere industriali.
Il comma 4 dell’articolo 11 proroga dal 31/12/2022 al 31/12/2023 il termine per “il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto”. Proroga dal 31/12/2022 al 31/12/2023 anche il termine dell’efficacia degli atti adottati sulla base dell’OPCM n. 3554 del 05/12/2006 Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. È sconcertante che la bonifica ambientale dello stabilimento Stoppani chiuso nel 2003, affidata a gestione commissariale con ordinanza del 2006, non sia stata portata a termine. Dopo 16 anni, gli interventi che la stessa ordinanza definiva “indifferibili, urgenti e di pubblica utilità”, e che sono stati definiti solo nel 2019 dal Ministero dell’Ambiente con decreto direttoriale n. 260 del 27/06/2019, non sono stati ancora completati. Questo emendamento è esemplificativo dello stato di drammatica inerzia in cui versano le bonifiche nel nostro paese. Un’emergenza sanitaria, economica e sociale completamente ignorata che determina continue ed inesorabili conseguenze sullo stato di salute e sulla mortalità delle comunità delle aree contaminate e che frena lo sviluppo sostenibile e la riconversione ecologica del nostro tessuto produttivo.