Il tema delle spese nel processo del lavoro e previdenziale ha registrato, nelle scorse settimane, un diffuso allarme nel mondo degli avvocati convenzionati con la CGIL (e con l'INCA, ovviamente).Da più parti ci sono giunte voci di situazioni in cui veniva prospettata la necessità, a partire dal 21 dicembre 2008, del pagamento degli oneri fiscali per lo svolgimento di attività di patrocinio legale.Questo allarme traeva origine dall'approvazione della legge n. 133/2008 (di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) che, all'art. 24 (norma cosiddetta "taglia leggi"), prevedeva l'abrogazione della legge n. 319/1958 (come sostituita poi dall'art. 10 della legge 533/1973) che stabiliva, per i giudizi di lavoro e previdenza, l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" (insomma, la totale gratuità del processo). Si trattava quindi di una norma con effetti assolutamente dirompenti sul contenzioso lavoristico e previdenziale dell'Organizzazione.Occorre rilevare che, immediatamente dopo l'approvazione del decreto legge n. 112/2008, nel disegno di legge n. 1441-quater (ora d.d.l. n. 1167, Atto Senato), all'art. 26, comma 1, veniva proposta, da parte del governo, la "abrogazione dell'abrogazione" della legge del 1958, con l'intento di far rivivere la gratuità del processo lavoristico-previdenziale (salvo poi introdurre un contributo "unificato" di 103,30 euro per ciascuna causa introdotta).Questo d.d.l. è attualmente ancora pendente presso il Senato (all'esame delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro) e probabilmente sarà approvato nei prossimi mesi (se non nelle prossime settimane). Restava quindi il fortissimo dubbio che, nelle more dell'approvazione del d.d.l. n. 1167, fosse venuta meno (dal 21 dicembre 2008) la totale gratuità del processo.Fortunatamente così non è: il 22 dicembre 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 (non ancora convertito in legge), al cui articolo 3 viene prevista la soppressione dell'abrogazione della legge n. 319/58. Il tutto, ovviamente, a far data dal 22 dicembre, giorno di entrata in vigore del d.l.: ciò significa che neanche per un giorno è stata abolita la gratuità. Allo stato attuale della normativa, quindi, possiamo tranquillamente affermare la persistenza della gratuità del processo del lavoro e previdenziale, in attesa tuttavia dell'approvazione del disegno di legge n. 1167 che, come abbiamo già rilevato, stabilisce (decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo) il contributo unificato di 103,30 euro per ciascuna causa introdotta. Circostanza, quest'ultima, certamente non di poco conto, considerati due aspetti: il primo riguardante la pesantezza dell'onere economico a carico del lavoratore (soprattutto in presenza di bassi redditi); il secondo concernente il disincentivo per quelle cause di modesta entità economica che costituiscono buona parte del contenzioso lavoristico e previdenziale.