Premessa
Come è noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 il Decreto-legge n. 145, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Come abbiamo avuto già modo di evidenziare il decreto interviene non solamente sulla procedura dei flussi ma su una serie di altre tematiche, dalle azioni delle ONG e fino agli adempimenti processuali, delle quali nulla era stato evidenziato nel corso dell’incontro con il Governo (vedi documento CGIL) a conferma di un problema d’impostazione nel confronto con le parti economiche e sociali considerata inoltre la indisponibilità a cogliere le proposte avanzate nel corso dell’incontro che si è configurato quindi come una semplice informativa prima del passaggio in Consiglio dei Ministri per il varo del decreto.

Principali materie d’intervento del decreto
Nel Capo I del provvedimento si prevedono modifiche alla disciplina dell’ingresso sia sull’identificazione dei richiedenti sia per quanto riguarda le modalità di conferma e sottoscrizione dei nulla osta e dei contratti di soggiorno, in particolare per il lavoro stagionale. Si prevede all’art. 2 per l’anno 2025, che i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali procedano alla precompilazione delle richieste di nulla osta per le quote previste dai decreti di ingresso e, in via sperimentale per lo stesso anno, il rilascio al di fuori delle quote di nulla osta, dei visti di ingresso e permessi di soggiorno nel numero massimo di diecimila per lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria.

Nell’art. 3 viene introdotta una norma che dispone la sospensione dei rilasci per le domande provenienti dai paesi caratterizzati da elevato rischio di presentazione di certificazione contraffatta. Nelle more dell’individuazione dei Paesi a rischio da realizzarsi con un decreto del Ministero degli affari esteri, fino a tutto il 2025 la norma si applica alle domande di nulla osta per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka.

Per il rafforzamento delle attività degli uffici predisposti alla trattazione delle materie relative agli ingressi viene reiterato anche per il 2025 il ricorso al lavoro somministrato e sono previste anche assunzioni a tempo indeterminato sia per il Ministero dell’interno che per il Ministero degli affari esteri nonché l’aumento degli organici dei contrattisti presso gli uffici consolari e nelle ambasciate.

Il capo II del decreto interviene sull’art. 18 del Testo Unico con la riscrittura delle norme riguardanti la concessione del permesso di soggiorno per casi speciali nei casi di sfruttamento lavorativo. Si introducono, inoltre, delle misure di assistenza e qualora la persona che ha denunciato sia esposta a rischi di ritorsione possono essere disposte misure di vigilanza, tutela e protezione.

Il Capo III, gestione dei flussi migratori e dei protocolli internazionali, prevede una stretta nei soccorsi anche per gli aereomobili delle ONG e sull’ispezione ai dispositivi elettronici mobili in possesso dei migranti nonché l’accelerazione in senso restrittivo delle procedure per i richiedenti la protezione internazionale.

Il Capo IV è relativo alle Disposizioni processuali con misure ulteriormente restrittive della capacità difensiva e di ricorso per i cittadini migranti trattenuti. Vengono ridotti i termini di presentazione di reclami e ricorsi e, se non in alcuni specifici casi, i termini di efficacia dei provvedimenti impugnati non sono sospesi.

Sintesi delle principali novità introdotte

1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI (Capo 1, art. 1)

Nel Capo 1, relativo alle modifiche sulla disciplina dell’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, sono introdotte variazioni significative al Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998 - TUI). Queste modifiche riguardano gli articoli 4, 4-bis, 5-bis, 9-bis, 22, 24-bis, 27 e 27-quater, e comprendono i seguenti aspetti:

• Identificatori biometrici per il visto nazionale (art. 4 - nuovo comma 4-bis): All'atto della richiesta di visto nazionale, i richiedenti devono fornire identificatori biometrici (come impronte digitali e fotografie) secondo le modalità previste dalla normativa europea per i visti di breve durata; Questa misura rende obbligatoria la raccolta di dati biometrici per una maggiore tracciabilità dei richiedenti.

• Esclusione dell'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (art. 4 - nuovo comma 7-bis): L'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, che prevede l'obbligo di comunicare i motivi ostativi al rilascio di un atto amministrativo, non si applica nei procedimenti di concessione, rifiuto o revoca del visto di ingresso e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. Questa esclusione semplifica il processo decisionale delle autorità competenti in materia di visti e permessi di soggiorno, consentendo una gestione più rapida e senza la necessità di comunicare preventivamente le motivazioni ostative. Tuttavia, riduce la trasparenza e il diritto del richiedente a contestare il rifiuto o la revoca e solleva questioni riguardo alla riduzione delle garanzie procedurali per i richiedenti;

• Accordo di integrazione (modifica all'articolo 4-bis): la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione dovrà avvenire utilizzando la firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata.

• Abrogazione del comma 3 (modifica all'articolo 5-bis): L'articolo 5-bis, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione, che è stato abrogato dal decreto-legge n. 145/2024, prevedeva specifiche procedure e tempistiche legate alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per i lavoratori stranieri. In particolare, disciplinava l'obbligo di firma del contratto e la comunicazione della sottoscrizione alle autorità competenti, determinando le conseguenze in caso di mancato adempimento. Questo comma viene eliminato. Ora, con l'abrogazione, le modalità di firma e trasmissione sono state semplificate con l'introduzione della firma digitale o qualificata, che sostituisce il precedente obbligo cartaceo;

• Conversione dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea - esclusione dalle quote (modifica all’art. 9-bis, comma 1, lettera a):

È stata aggiunta la frase “al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4” alla lettera a), comma 1 dell’art. 9 del TUI. L’aggiunta implica che i permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 5 (lavoro subordinato), art 22 (motivo di studio) e art 26 (motivo famigliare) vengano emessi al di fuori delle quote stabilite per i flussi migratori.

• Procedure per la richiesta e la gestione dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri (modifiche all’art. 22):

  • Digitalizzazione della procedura e obbligo di elezione di domicilio digitale (modifiche al comma 2 e alla lettera b) e aggiunta del d-ter): digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione e viene aggiunta la lettera d-ter) che richiede un “domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali”, pertanto, obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro;
  • Asseverazione (modifiche alla lettera d-bis): è sostituita con una nuova formulazione che richiede l'asseverazione (certificazione) di cui all'articolo 24-bis, comma 2, firmata digitalmente;
  • Verifica della disponibilità di lavoratori in Italia (aggiunta del comma 2.bis): Se entro 8 giorni il centro per l'impiego non segnala la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, si può procedere con l'assunzione di lavoratori stranieri residente all’estero;
  • Inammissibilità delle domande (aggiunta del comma 2-ter e 5-bis): È stabilito che le domande presentate da datori di lavoro che non hanno sottoscritto un contratto di soggiorno nel triennio precedente alla presentazione sono irricevibili, a meno che non dimostrino che la mancata sottoscrizione non sia stata loro responsabilità (art. 5-bis). Anche le domande di datori di lavoro con condanne per sfruttamento sono irricevibili;
  • Contratto di soggiorno – sottoscrizione del lavoratore (modifiche al comma 5-ter): La modifica al comma 5-ter apportata dal decreto-legge n. 145/2024 introduce un cambiamento riguardo alla procedura di firma e trasmissione del contratto di soggiorno per i lavoratori stranieri. Era previsto che, se lo straniero non si recava presso lo sportello unico per l'immigrazione per firmare il contratto di soggiorno, il contratto non veniva considerato valido, a meno che il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore. La nuova formulazione stabilisce che, se il contratto di soggiorno non è trasmesso allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel termine stabilito (di cui al comma 6), il contratto non sarà valido, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o a fattori non imputabili al lavoratore;
  • Obbligo di conferma assunzione da parte del datore di lavoro (inserimento del comma 5- quinquies): Il datore di lavoro deve confermare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di nulla osta entro sette giorni dalla conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto presentata dal lavoratore. Se non viene confermata, l'istanza è considerata rifiutata e il nulla osta revocato;
  •  Sostituzione del comma 6: Si stabilisce che entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore, sia il datore di lavoro che il lavoratore devono firmare digitalmente il contratto di soggiorno. È anche prevista la possibilità di una firma autografa da parte del lavoratore. La trasmissione del documento firmato deve avvenire telematicamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, a cura del datore di lavoro.

• Modifiche all'articolo 24:

  • Firma digitale del contratto di soggiorno (modifica al comma1): Il contratto di soggiorno dovrà essere firmato digitalmente dal datore di lavoro e/o in maniera autografa dal lavoratore;
  • Comunicazione all'INPS (aggiunta comma 6-bis): Dall’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'INPS iscrive il lavoratore stagionale d’ufficio alla piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
  • Nuova opportunità di lavoro (modifica al comma 8): Possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto. Durante il periodo di validità del nulla osta al lavoro, il lavoratore ha la possibilità di svolgere attività lavorativa stagionale sia per il medesimo datore di lavoro sia per un altro. Tuttavia, è richiesta l'intermediazione attraverso la piattaforma SIISL;
  • Modifica al comma 9: La modifica sostituisce l'espressione "sia rientrato nello Stato di provenienza" con "abbia lasciato il territorio nazionale". Si può interpretare che il cittadino straniero deve aver lasciato l'Italia, senza specificare che debba necessariamente tornare al proprio paese d'origine;
  • Possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato (modifica al comma 10): Le parole "nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4" vengono soppresse. Questa modifica elimina il vincolo delle quote numeriche annuali;
  • Modifica al comma 11: Il comma viene riformulato per stabilire che, entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro devono firmare il contratto di soggiorno, utilizzando la firma digitale o un'altra forma di firma elettronica qualificata. Il lavoratore ha anche la possibilità di firmare il contratto in forma autografa. Inoltre, la firma digitale del datore di lavoro sulla copia del contratto firmato dal lavoratore autograficamente è considerata una dichiarazione valida in termini di documentazione amministrativa. Infine, il documento deve essere trasmesso elettronicamente dallo stesso datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione, per gli adempimenti concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.

Modifica all'articolo 24-bis, comma 4: Viene aggiunto che, oltre all'Agenzia delle Entrate, anche l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sarà coinvolta nel controllo delle domande di nulla osta al lavoro nel settore agricolo.

• Trasmissione del contratto di soggiorno (modifiche all'articolo 27, al comma 1-ter): Il contratto di soggiorno dovrà essere trasmesso in via telematica entro otto giorni dall'arrivo del lavoratore straniero.

• Eliminazione della convocazione del datore di lavoro (modifiche all'articolo 27-quater, comma 6 e comma 9): non sarà più necessario convocare il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno; basterà trasmettere il contratto in forma digitale (comma 6). Le parole: “qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,” sono sostituite dalle seguenti: “qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6”.

Applicazione delle disposizioni: le disposizioni relative al visto nazionale saranno applicabili a partire dal 90° giorno dall'entrata in vigore del decreto. Mentre le restanti disposizioni di cui al comma 1 (“Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni”), entreranno in vigore nel 2025.

2. DISPOSIZIONI URGENTI PER L’INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI NELL’ANNO 2025 (CAPO 1, ART. 2)

Il comma 1, dell’art. 2 del decreto-legge n. 145/2024 apporta modifiche alle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2023. Per l’anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del TUI che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4 del TUI, devono precedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale del Ministero dell’interno, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili.

2.1 Precompilazione: La richiesta di nulla osta si può precompilare dal:

1° novembre 2024 al 30 novembre 2024;

• 1° luglio al 31 luglio 2025, limitatamente per le domande di lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero nella misura pare al 30% del totale, con click day dalle ore 9:00 del primo ottobre 2025.

2.2 Ingressi Straordinari per il Settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità (comma 1 e 2).

• Numero di ingressi: Per l'anno 2025, sono previsti fino a 10.000 nulla osta al lavoro al di fuori delle quote annuali stabilite per lavoratori nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, a favore di persone con disabilità o grandi anziane.

Presentazione della richiesta: Le richieste devono essere presentate tramite le agenzie per il lavoro regolarmente iscritte e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore domestico.

• Destinatari: le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza a:

o Il datore di lavoro stesso.

o Il coniuge del datore di lavoro.

o Un parente o affine entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli).

o Nei casi individuati dalla legge n. 104/1992, anche un parente entro il terzo grado (zii, nipoti), anche se non conviventi, purché residenti in Italia.

Limitazioni: Non è consentita l'assunzione del coniuge o di un parente o affine entro il terzo grado come lavoratore subordinato per l'assistenza. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali devono allegare la documentazione che dimostri la validità dei requisiti richiesti per l'assunzione

2.3 Regole per il rilascio dei permessi (comma 3):

La presentazione delle domande e il rilascio dei nulla osta sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del TUI, con l'eccezione di alcune clausole. La verifica della conformità alle normative è responsabilità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

2.4 Limitazioni per i lavoratori: I lavoratori stranieri possono svolgere esclusivamente attività lavorativa specificata nel contratto di soggiorno per i primi dodici mesi. Cambiare datore di lavoro richiede autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei 12 mesi sarà possibile chiedere il rinnovo del titolo di soggiorno, ma la norma sembra evidenziare che se si cambia tipologia di lavoro sarà possibile solo se si rientra nelle quote; su questo punto attendiamo la circolare applicativa.

2.5 Limiti di richieste per i Datori di Lavoro (comma 4): I datori di lavoro possono presentare fino a tre richieste di nulla osta come utenti privati. Tuttavia, questo limite non si applica alle richieste presentate tramite associazioni datoriali, che possono richiedere un numero proporzionale di nulla osta basato su fattori economici che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

2.6 Ripartizione delle quote per Lavoro Stagionale (comma 5): Le quote per lavoro stagionale per il 2025 saranno divise equamente tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero. Restano valide le quote riservate previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto del 27 settembre 2023.

2.7 Scadenze per la Presentazione delle Richieste (comma 6 e 7):

o Settore agricolo: le richieste possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025.

o Settore turistico-alberghiero: il 70% delle richieste dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025 e il 30% dalle ore 9:00 del 1° ottobre 2025.

2.8 Aumento delle Quote (comma 8): L'Articolo 2, comma 8 del decreto-legge n. 145/2024 apporta modifiche alle quote di ingresso previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 settembre 2023. Modifiche ai numeri delle quote, ecco cosa cambia:

o Comma 1, lettera c): La cifra originale di 93.550 ingressi per i lavoratori stranieri stagionali e non stagionali viene aumentata a 110.000;

o comma 4: La cifra relativa a specifiche quote di ingresso passa da 42.000 a 47.000 (quota lavoratori stranieri, per il settore agricolo, cittadini dei Paesi convenzionati le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro);

o comma 5: La cifra relativa a un'ulteriore categoria di ingressi o riserve viene aumentata da 32.000 a 37.000 (quota lavoratori stranieri, per il settore turistico, cittadini dei Paesi convenzionati, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale).

3. SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CITTADINI DI PAESI A PARTICOLARE RISCHIO
(Art. 3, comma 1, 2 e 3)

L'articolo sulla sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio stabilisce un quadro per gestire con “maggiore cautela” le domande di nulla osta al lavoro provenienti da determinati Paesi ritenuti a rischio per la presentazione di documentazione contraffatta o in assenza dei requisiti di legge. In particolare, si evidenzia:

• Esclusione dall'Applicazione dell'Articolo 22, Comma 5.01 - verifiche aggiuntive per alcuni Paesi: L'articolo 22, comma 5.01, del Testo Unico sull'Immigrazione non si applica alle domande di nulla osta al lavoro per cittadini di Paesi ritenuti a rischio. In questi casi, il nulla osta può essere rilasciato solo dopo una verifica specifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Queste verifiche riguardano il rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo 24-bis del medesimo Testo Unico, che riguarda la validità della documentazione e la conformità delle condizioni di lavoro;

• sospensione dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati fino a conferma delle verifiche: Se un nulla osta è già stato rilasciato per un lavoratore proveniente da uno dei Paesi a rischio, la sua efficacia è sospesa fino a quando non sarà confermata, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, la positiva conclusione delle verifiche richieste. Questo avviene salvo che non sia già stato rilasciato il visto d'ingresso, prima dell'entrata in vigore del decreto;

• sospensione del rilascio dei visti: I procedimenti per il rilascio del visto d’ingresso sono sospesi fino alla conferma delle verifiche. Le autorità consolari dovranno attendere che lo sportello unico invii la conferma delle verifiche tramite l'apposito sistema informatico prima di procedere;

• individuazione dei Paesi a rischio: I Paesi e territori considerati a rischio saranno identificati con un decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

• paesi già designati: fino all'adozione di tale decreto, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Questi Paesi sono stati individuati, in via preliminare, come a rischio per il potenziale utilizzo di documentazione contraffatta o irregolare.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO E DEGLI UFFICI CONSOLARI (art. 4)

L'Art. 4 introduce diverse disposizioni relative al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e degli Uffici consolari, con modifiche al bilancio e nuove assunzioni:

• Estensione della spesa: Vengono estesi i finanziamenti per il personale dell'Interno e degli uffici consolari per il 2023, 2024 e 2025, con un aumento del limite di spesa;

fondo per le emergenze nazionali: aumentato di 5 milioni di euro per il 2024;

programma straordinario di cooperazione di polizia: autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per cooperare con Paesi prioritari nelle rotte migratorie;

• assunzioni nel Ministero dell'Interno: per gestire i flussi migratori, saranno assunte 200 persone con contratto a tempo indeterminato tra il 2025 e il 2027, senza necessità di procedura di mobilità interna;

• assunzioni nel Ministero degli Affari Esteri: saranno assunte 200 nuove unità nel triennio 2025-2027, con un aumento del personale dell'area degli assistenti. Inoltre, è previsto un aumento del contingente del personale assunto a contratto presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO (Capo II, art. 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

L'Articolo 5 del decreto-legge n. 145/2024 apporta ulteriori modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998), in riferimento alla protezione degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. In sintesi:

5.1 Introduzione del permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo (Art. 5)

• Viene introdotto un nuovo articolo, 18-ter, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art. 603-bis del Codice penale) per i quali siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili;

• questo permesso viene rilasciato dal questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, e deve essere rilasciato con immediatezza;

• il permesso reca la dicitura “casi speciali”, ha una durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e permette l’accesso a servizi assistenziali, allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo;

• alla scadenza, il permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, o per motivi di studio, al di fuori delle quote;

• il permesso può essere revocato in caso di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per il reato di sfruttamento di cui all’art. 603-bis del Codice penale. Possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione;

• viene abrogato il precedente permesso di soggiorno per particolare sfruttamento previsto dall’art. 22 commi 12 quater e contestualmente viene abrogata la nozione di particolare sfruttamento.

5.2 Misure di assistenza (art. 6)

L'Articolo 6 introduce misure di assistenza per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento lavorativo a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per "casi speciali" ai sensi dell'articolo 18-ter del Testo Unico sull'Immigrazione. Ecco un riassunto delle principali disposizioni:

Accesso alle misure di assistenza

• I lavoratori che ottengono il permesso di soggiorno per "casi speciali" possono accedere a misure di assistenza per un periodo pari alla durata del permesso di soggiorno;

• il Fondo nazionale per le politiche migratorie viene incrementato di 180.000 euro per il 2024 per finanziare queste misure e in 800 mila euro annui dal 2025;

• le misure di assistenza sono orientate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari. Vengono sviluppati programmi individuali di assistenza che includono un percorso personalizzato di formazione e avviamento al lavoro. Questo può includere anche l'iscrizione alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa);

• i beneficiari delle misure di assistenza possono anche accedere all'assegno di inclusione, con alcune esenzioni dalle restrizioni previste dalla normativa vigente;

• non possono beneficiare delle misure di assistenza coloro che:

o Sono condannati per delitti non colposi legati al reato su cui si procede (escluso il reato di immigrazione clandestina);

o hanno ottenuto profitti illeciti dalle condotte relative ai reati denunciati;

o sono soggetti a misure di prevenzione antimafia che indicano pericolosità sociale attuale.

• Le misure di assistenza si applicano anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno.

5.3 Revoca dell’ammissione alle misure di assistenza (Art. 7)

L'Articolo 7 stabilisce le condizioni per la revoca delle misure di assistenza previste dall'Art. 6 per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento lavorativo:

Revoca obbligatoria delle misure di assistenza - le misure di assistenza sono revocate in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

o Se la persona ammessa al programma viene condannata per un reato non colposo, commesso dopo l'ammissione alle misure di assistenza;

o se la persona viene sottoposta a misure di prevenzione ai sensi del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011).

o se la persona decide di rinunciare volontariamente alle misure di assistenza.

• Revoca facoltativa - le misure di assistenza possono essere revocate se il beneficiario rifiuta ingiustificatamente offerte di lavoro adeguate.

5.4 Vigilanza, tutela e protezione (Art. 8, 9 e 10)

L’art. 8 prevede che i lavoratori stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18- ter del Testo Unico sull'Immigrazione (vittime di sfruttamento lavorativo) possono beneficiare, se sussistono i presupposti, delle misure di protezione e vigilanza previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2002.

Se necessario, ai titolari del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18-ter si applicano anche le misure speciali di protezione previste dalla legge n. 6/2018. In questi casi, non si applicano le misure di assistenza previste dall'articolo 6.

L’art. 9 introduce modifiche al TUI in materia di spese di giustizia. Il patrocinio legale per i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento lavorativo (art. 603-bis del Codice penale) che contribuiscono all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili potranno accedere al patrocinio legale gratuito alle stesse condizioni previste per altre categorie di vittime, coprendo così le spese legali durante i procedimenti giudiziari.

L’art. 10 modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

• Aumento delle sanzioni: L'importo massimo delle sanzioni previste dall'articolo 18, comma 5- quinquies del decreto legislativo n. 276/2003 è aumentato da 50.000 euro a 60.000 euro. Questa disposizione riguarda le sanzioni per le attività di intermediazione non autorizzata che si configurano come somministrazione illecita di manodopera o sfruttamento del lavoro.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (Capo III – art. 11, 12, 13, 14 e 15)

Con l’art. 11 vengono apportate modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare), riguardanti la regolamentazione delle operazioni di soccorso in mare e la gestione di aeromobili privati coinvolti in queste attività. Ecco i punti principali:

• Vengono apportate modifiche al decreto, come la sostituzione delle parole “a bordo” con “per l’incolumità dei migranti” sulle modalità di ricerca in mare che non hanno concorso a creare condizioni di pericolo;

• riduzione dei tempi di procedimento: Il termine per l'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi è ridotto da 60 a 10 giorni e da 20 a 5 giorni;

• regolamentazione degli aeromobili privati:

o Gli aeromobili che partecipano alle operazioni di ricerca e soccorso in mare devono informare immediatamente le autorità competenti, come l'Ente dei servizi del traffico aereo e il Centro di coordinamento del soccorso marittimo;

o Il pilota deve seguire le indicazioni operative delle autorità;

o in caso di violazione delle disposizioni, il pilota dell'aeromobile è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 2.000 a 10.000 euro;

o la responsabilità si estende anche all'esercente e al proprietario dell'aeromobile;

o in caso di violazioni ripetute, si applicano sanzioni più severe, inclusa la confisca dell'aeromobile.

• Il provvedimento di fermo amministrativo dell'aeromobile può essere disposto per un periodo di 20 giorni, o fino a 2 mesi in caso di recidiva, e l’aeromobile è sequestrato in caso di ulteriori violazioni. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

L’art. 12 prevede l’ispezione per finalità identificative dei dispositivi elettronici o digitali in possesso dei migranti, con obbligo di cooperazione. I migranti sono obbligati a cooperare nell'accertamento dell'identità e a fornire accesso ai dispositivi elettronici (smartphone, SIM, ecc.) quando necessario per verificare età, identità, nazionalità e anche i paesi in cui hanno soggiornato e transitato. Le autorità, su disposizione del questore, possono accedere ai dati contenuti nei dispositivi elettronici per scopi identificativi, ma l'accesso alla corrispondenza privata è vietato. Le operazioni di accesso ai dati devono essere convalidate dal giudice di pace entro 48 ore, e ogni dato ottenuto illegittimamente sarà inutilizzabile.

L’art. 14 introduce modifiche al decreto legislativo N. 25/2008, nelle disposizioni relative al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale. In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza o in caso non si presenti al colloquio personale con la Commissione Territoriale, nonostante sia stato convocato correttamente, si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Se la domanda è ritirata implicitamente, la Commissione Territoriale può:

Rigettare la domanda se la ritiene infondata, basandosi su un esame del merito;

• sospendere l'esame della domanda se non ci sono sufficienti elementi per una valutazione adeguata.

Il richiedente può chiedere la riapertura del procedimento sospeso una sola volta entro nove mesi dalla sospensione. Se non viene richiesta la riapertura entro questo termine, il procedimento è definitivamente estinto.

Se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, il ritiro implicito implica che non ha assolto l'onere di dimostrare che il Paese non è sicuro. Si applicano le disposizioni dell'art. 32 in merito al respingimento della domanda.

La domanda successiva, presentata dopo una decisione di rigetto o la chiusura del procedimento, sarà sottoposta a un esame preliminare per valutare i motivi dell'ammissibilità, inclusi i motivi dell'assenza al colloquio o dell’allontanamento.

Infine, l’art. 15 introduce disposizioni relative alla revoca della protezione speciale concessa a cittadini stranieri, apportando modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 (art. 5, comma 1-quater). La protezione speciale può essere revocata se si ritiene che il cittadino straniero rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatta salva la protezione contro l'espulsione in caso di rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani.

La Commissione Nazionale per il diritto d'asilo è competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi degli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008;

• la protezione speciale può essere revocata se esistono fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;

• tuttavia, restano in vigore i divieti di espulsione e respingimento previsti dall'articolo 19 del Testo Unico sull'Immigrazione, se sussistono rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti.

Viene specificato che le disposizioni sull'esame dei procedimenti per la revoca della protezione internazionale si applicano, se compatibili, anche ai procedimenti di revoca della protezione speciale (art. 33, comma 3- ter).

7. DISPOSIZIONI PROCESSUALI (Capo IV, art. 16 e 17)

L'Articolo 16 del Capo IV introduce modifiche processuali al decreto-legge n. 13 del 2017, convertito nella legge n. 46 del 2017, riguardanti la formazione dei giudici e le procedure di ricorso relative alla protezione internazionale.

I giudici delle corti d'appello, che compongono i collegi di reclamo per le questioni relative alla protezione internazionale, devono garantire la propria formazione e aggiornamento. Devono partecipare, almeno annualmente, a corsi di formazione, in particolare quelli organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalle strutture didattiche decentrate, con focus specifico sulla protezione internazionale (art. 2, comma 1- bis).

Introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero addottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008 innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo (modifica alla procedura di reclamo Art. 3, comma 4).

Il comma 4-bis, che regolava particolari disposizioni procedurali, viene abrogato, semplificando la normativa in materia di reclami e impugnazioni. Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.

È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 142 del 2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.

È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata".

COMMENTO

La prima parte del provvedimento interviene esclusivamente sulle procedure di ingresso per motivi di lavoro che, per quanto ci riguarda, non rappresenta una soluzione completa della tematica, anche se il provvedimento contiene alcuni aspetti che possiamo ritenere positivi e che rispondono ad alcune nostre osservazioni come l’esclusione delle aziende che nei tre anni antecedenti non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno, la previsione sperimentale al di fuori delle quote del numero di coloro che possono entrare per l’assistenza familiare, il limite di richieste per i datori singoli.

Riteniamo, altresì, necessaria un’azione che non si limiti alla procedura ma che sia orientata al cambiamento dell’attuale legislazione sui flussi di ingresso per lavoro. Condizione a cui complessivamente il Decreto non risponde e che conferma la necessità di continuare a sostenere le nostre posizioni e proposte.

In tale direzione è necessario partire da una procedura di regolarizzazione per tutti i settori economici e produttivi attivabile anche su istanza di chi lavora o di chi ha lavorato in Italia, dall’ introduzione del permesso di soggiorno per ricerca occupazione, dal ripristino della figura dello sponsor, dalla reintroduzione della convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi di lavoro, dall’accesso alle quote dei flussi delle persone già presenti sul territorio nazionale come previsto per i flussi 2021 (introdotto con DL 73 2022), il superamento del click day da sostituire con un meccanismo scorrevole attivabile correntemente su tutto l’anno, un rafforzamento delle dotazioni di personale della P.A. per tutte le realtà che hanno competenza sull’immigrazione. Quindi, non una manutenzione delle procedure ma una sostanziale rivisitazione della normativa degli ingressi per lavoro insieme alla cancellazione dei tratti punitivi e securitari introdotti con la legge cosiddetta Bossi – Fini del 2002 e ulteriormente accentuati con i successivi provvedimenti (cosiddetti decreti Sicurezza e decreto Cutro).

Valutiamo inoltre negativamente l’esclusione dei patronati dal processo di presentazione delle domande con l’affidamento esclusivo alle agenzie per il lavoro (APL) e alle associazioni datoriali, in merito al rilascio fuori dalle quote di 10.000 istanze per i lavoratori impiegati nell'assistenza familiare e sociosanitaria. Inoltre, il vincolo che lega il lavoratore al datore di lavoro per i primi 12 mesi rischia di limitare fortemente la libertà di scelta del lavoratore, aumentando la sua vulnerabilità in caso di abusi o di condizioni di lavoro sfavorevoli. La necessità di autorizzazione preliminare per il cambio di datore durante il primo anno aggrava ulteriormente questa situazione.

Valutiamo con attenzione il rafforzamento del personale impiegato presso gli uffici che si occupano di immigrazione, rilevando che si prosegue con l’utilizzo di lavoratori in somministrazione e l’assunzione di 500 unità per il Ministero dell’interno e 200 per quello degli esteri.

Un punto per la nostra organizzazione particolarmente rilevante e delicato è quello sull’effettività dell’accesso alla protezione sociale con l’ampliamento delle tutele dell’art. 18 che va verificato sotto il profilo reale d’intervento sulla norma, così come rappresentato precedentemente. Aggiungiamo in sintesi, che in caso di sfruttamento lavorativo allo straniero che denunciava o cooperava con l’Autorità Giudiziaria era rilasciato un permesso di soggiorno su parere favorevole della Procura. Il permesso si rinnovava ogni sei mesi fino alla definizione del processo penale (quindi, almeno 2 – 3 anni) e poteva essere convertito in lavoro. Il permesso veniva revocato per condotte incompatibili con le ragioni della protezione.

Il termine cooperare doveva intendersi come una “qualsiasi attività di natura non ostativa” alle attività di indagine, e quindi in modo estremamente estensivo.

Il nuovo testo di legge prevede delle condizioni alquanto più restrittive per poter accedere a una protezione equiparabile a quelle precedentemente garantita dall’art. 22, comma 12 quater e ss.

Nel dettaglio alcuni elementi di criticità che possono rilevarsi dalla lettura della norma:

o Dalla valutazione letterale della norma questo nuovo permesso sembra possa essere rilasciato solamente nel corso di operazioni di polizia giudiziaria o indagini per il reato di caporalato; il precedente evidenziava esplicitamente la possibilità di accesso attraverso la denuncia del lavoratore;

o il lavoratore straniero deve “contribuire utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili” (la normativa previgente prevedeva per il riconoscimento del titolo solo una condotta non oppositiva del lavoratore alle attività dell’A.G. mentre il nuovo testo prevede ben altro, ovverosia un utile contributo, interpretabile come un apporto di collaborazione concreto alle indagini, un comportamento proattivo che accresca il perimetro delle conoscenze degli inquirenti);

o positiva l’esplicazione dell’allargamento del diritto del permesso anche ai “familiari”, nonostante nella prassi fosse già uso comune;

o relativamente al “con immediatezza” circa i tempi di rilascio del permesso da parte del questore si segnala che ogni tipo di permesso, ricorrendo il caso, deve per legge essere sempre rilasciato senza indugio ma la precisazione è comunque una indicazione sostanziale;

o il “nuovo” permesso di soggiorno prevede gli stessi diritti del precedente (rilascio, rinnovo e conversione) con l’unica novità effettivamente migliorativa della sua convertibilità in permesso per lavoro esplicitamente “al di fuori delle quote […]”.

Negativa la valutazione sull’ulteriore stretta sui soccorsi con l’obbligo degli aeromobili delle ONG dell’autorizzazione delle autorità per gli interventi nonché sulle procedure di frontiera per i richiedenti la protezione internazionale.

Molte perplessità sussistono circa le disposizioni relative alle ispezioni con finalità identificative che prevedono l’accesso ai dispositivi elettronici o digitali in possesso dei cittadini migranti. La norma potrebbe avere forti aspetti di incostituzionalità per violazione dell’art. 15 della Costituzione sulla libertà e la segretezza della corrispondenza.

Alla stessa procedura potranno essere sottoposti gli stranieri espulsi trattenuti nei centri per il rimpatrio.

Anche quanto previsto dall’art. 13 su ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera per i richiedenti asilo aggiunge altre restrizioni nella procedura di trattenimento. Si introduce, infatti, una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza dove è previsto che la decisione del rigetto rechi l’attestazione dell’obbligo del rimpatrio producendo gli stessi effetti del provvedimento di respingimento. Si prevede, inoltre, che anche al richiedente che non è trattenuto si applica comunque la procedura accelerata in frontiera e si modifica la disciplina dell’attestato nominativo, prevedendone il rilascio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e stabilendo che l’attestato, oltre a certificare la qualità di richiedente, attesta l’identità dichiarata dall’interessato (comma 3, lett. a); viene estesa la possibilità di trattenere lo straniero, durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, non solo in caso di mancata consegna di un documento di riconoscimento ovvero di mancata garanzia finanziaria, anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura, ed è rilasciato l’attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 3, lett. b). Il testo appare costruito appositamente per le disposizioni previste nell’Accordo Italia-Albania sull’esternalizzazione delle frontiere e delle procedure di frontiera. Infatti, Il comma 1 dell’articolo 13 si applica nei confronti dei migranti rintracciati anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne nonché nelle zone di frontiera o di transito. La successiva parte dell’articolo è costruita sul presupposto, da considerarsi illegittimo, che lo straniero richiedente protezione non si trovi in un contesto, seppur provvisorio, di normale presenza sul Territorio Nazionale ma in un non luogo in attesa di una valutazione della propria domanda di protezione.

Aumentano i casi di procedura accelerate, parimenti si ampliano i casi di possibili trattenimenti in centri di “detenzione” dello straniero in costanza di richiesta di “asilo” e si rafforza il perimetro del provvedimento di rimpatrio connesso già al primo diniego della domanda di protezione da parte della Commissione Territoriale.

Altrettanto negativa ci appare sia la modifica alla disciplina del procedimento giurisdizionale per l’impugnazione dei provvedimenti che la riduzione dei tempi per i ricorsi e i reclami contro il respingimento delle domande di protezione internazionale contenuta nel capo IV del provvedimento.

L’intervento normativo è qui finalizzato a consentire alle sezioni specializzate del Tribunale Civile di giudicare in composizione monocratica, anziché collegiale, e a prevedere una fase ulteriore di impugnazione dei provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate affidata alla Corte d’appello. La decisione affidata a un solo Giudice anziché a un collegio composto da tre giudici riduce, ovviamente, le garanzie processuali del migrante.

Mentre la norma contenuta nell’art. 17, tutta procedurale ma non per questo meno invasiva dei diritti dei migranti, prevede la compressione dei diversi termini per l’impugnazione degli atti di rigetto giudiziale della domanda di protezione internazionale.

Nella sostanza l’impostazione del decreto conferma la linea del Governo sulle politiche dell’immigrazione, con l’unica volontà di agire solo sui flussi migratori considerati conformi alle regole attraverso una semplice manutenzione delle procedure da un lato e dall’altro utilizzando anche questo veicolo legislativo per un ulteriore intervento restrittivo e securitario.