Di seguito riportiamo la memoria presentata dalla CGIL, mercoledì 23 ottobre 2024, in occasione dell'Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati sulla conversione in legge del DL 145/2024 “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.


Memoria della CGIL in merito all’audizione informale del 23 ottobre 2024, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".
La pubblicazione del decreto legge oggi in esame fa seguito agli incontri informativi convocati dal Governo alla fine del mese di settembre che avevano all’ordine del giorno alcuni interventi di modifica delle procedure di accesso ai flussi per la lavoro subordinato, stagionale e autonomo, mentre invece sono state inserire ulteriori disposizioni in merito alle azioni delle ONG, all’attuazione del protocollo tra Italia e Albania e in relazione agli adempimenti processuali.
Ciò appesantisce la portata del decreto legge anche in relazione all’iter di conversione in legge trattando, all’interno dello stesso provvedimento, materie tra loro particolarmente articolate che intervengono su diverse disposizioni normative, quando invece sarebbe stato più utile concentrarsi sul Testo Unico per l’Immigrazione considerata la necessità evidenziata dallo stesso Governo di intervenire sulla procedura dei flussi per l’anno 2025.
In merito alle criticità della procedura dei flussi per lavoro, a giudizio della CGIL, occorre intervenire in profondità e non con le sole azioni di semplificazione, che seppure possono snellire gli adempimenti e la tempistica di rilascio dei nulla osta e dei visti d’ingresso non risolvono alla radice il problema che deriva dal presupposto sul quale si basa l’intera impalcatura della legge n. 286 del 1998 in merito agli ingressi per lavoro.
Quella di una intermediazione tra oerta e domanda di lavoro, tra datore di lavoro e lavoratore, che deve realizzarsi a distanza tra soggetti che nella gran parte dei casi, eccetto che per il lavoro stagionale, non sono mai entrati in contatto.
Se non si guarda al più eclatante elemento di criticità dell’attuale legislazione per gli ingressi per lavoro, che trova conferma di fondo anche con quanto previsto dal presente decreto, non è attraverso il pur auspicato processo di semplificazione che potranno essere trovate le soluzioni più idonee a tutela delle persone, della necessità di lavoro regolare, del diritto alla mobilità e per le esigenze delle aziende prospettate già dalla fase di definizione dei fabbisogni.
Alleghiamo alla presente memoria, che ha anche per questa ragione un carattere sintetico, il documento predisposto in occasione dell’incontro con il Governo dello scorso 23 settembre che da evidenza della necessità di molteplici interventi di modifica della legislazione delle politiche sull’immigrazione, alcuni saranno successivamente richiamati.
La procedura dei flussi può diventare il canale per regolarizzare le persone che sono presenti nel territorio nazionale senza un valido titolo di soggiorno: si stima che nel 2023 tale bacino assommi a circa 500.000 persone.
Come prima azione occorrerebbe definire una procedura di regolarizzazione per tutti i settori economici e produttivi e non solamente per l’agricoltura e per il lavoro domestico come è stato previsto nel 2020.
Con la necessità che l’istanza di regolarizzazione possa essere prodotta anche da chi lavora o da chi ha lavorato e non solamente dai datori di lavoro.
Completare il percorso di liberalizzazione permetterebbe di alleggerire la procedura dei flussi che comunque va superata per prevedere, in relazione al fabbisogno, un accesso corrente e continuativo per le imprese in corso d’anno.
È evidente che il numero delle domande, superiore anche di cinque-sei volte, la quota disponibile per l’anno genera una sorta di lotteria, appunto il click-day, che non garantisce alcun percorso certo determinando un danno sia per le persone che per le aziende.
Quanto meno, in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione (per lavoro, per integrazione) poteva essere reintrodotta la norma previsto nel decreto legge n. 73 del 2022 che permetteva l’accesso alle procedure dei flussi per le persone già presenti nel territorio nazionale a una certa data.
Il Governo ha manifestato diniego per queste diverse possibilità con la motivazione che sarebbe sbagliato inserire norme che fungono da “richiamo” continuando a perseguire una politica sbagliata e inefficace per l’ingresso per lavoro.
Di seguito evidenziamo alcune altre criticità specifiche inserite nel DL 145/2024.
Laddove (art. 2 comma 2) si prevede in via sperimentale per l’anno 2025 una quota di ulteriori 10.000 nulla osta per attività nel settore dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria gli istituti di patronato non sono compresi tra i soggetti che possono presentare istanza. Si evidenzia inoltre la rigidità del vincolo che lega il lavoratore al datore di lavoro per i primi 12 mesi, poiché ne aumenta la vulnerabilità in caso di abusi o condizioni di lavoro sfavorevoli.
In merito alla valutazione sull’articolo 5 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso) occorre partire dalla eettiva applicazione della precedente normativa abrogata dal presente decreto legge.
Norma che non garantiva eettività di accesso alla protezione per casi speciali in presenza di sfruttamento lavorativo.
Questo perché non sussiste un carattere di uniformità e per il fatto che il permesso di soggiorno poteva essere rilasciato dal Questore solo su proposta della Procura della Repubblica.
Il punto di valutazione è sempre ruotato intorno all’esercizio della tutela: nei confronti della persona per sottrarla allo sfruttamento? o nei confronti dell’indagine e per il successivo procedimento?
L’introduzione dell’articolo 18 ter non sembra risolvere questi elementi, anzi la norma pare accentuare il carattere non di tutela della vittima ma della sua utilità rispetto al procedimento giudiziario.
L’aver previsto, letteralmente, che il lavoratore straniero deve “contribuire utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili” modifica nella sostanza la precedente disciplina che prevedeva la “cooperazione” e quindi una condotta non oppositiva del lavoratore straniero nei confronti dell’autorità giudiziaria.
Importante avere previsto le misure di assistenza, che però non possono limitarsi alla sola formazione e all’inserimento lavorativo per la complessità dei bisogni – a partire dall’abitare – delle persone che fuoriescono dallo sfruttamento lavorativo.
Relativamente al capo III segnaliamo con criticità il contenuto degli articoli 11 sulle disposizioni per gli aeromobili privati che eettuano attività connesse al soccorso e con particolare criticità le previsioni contenute all’articolo 12 (Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o
digitali in possesso dei migranti).


Documento CGIL di cui all’incontro con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2024

→ Scarica il testo della memoria, audizione del 23 ottobre 2024

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