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In sede di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (meglio noto come “Aiuti bis") sono stati approvati due emendamenti sulla regolazione del lavoro agile.
In particolare si è provveduto alla proroga, fino al 31 dicembre 2022, di due disposizioni: una riguardante i lavoratori in condizione di fragilità e l’altra per i genitori di figli minori di 14 anni.
Per i lavoratori in condizione di fragilità la norma oggetto di proroga è quanto previsto al comma 2 bis dell’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede che i “lavoratori fragili" (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104) di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
Per quanto attiene invece i genitori di figli under 14 è stata prorogata la norma di cui all’articolo 90 commi 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 che prevede che “i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e al comma 2 che “la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro”.
L’intervento ha però un carattere parziale che non proroga, fino al 31 dicembre 2022, l’insieme delle disposizioni sull’accesso al lavoro agile introdotte a seguito della pandemia.
Non è stata oggetto di proroga la disposizione che prevedeva per i lavoratori in condizione di fragilità l’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal lavoro laddove la prestazione non possa essere resa in modalità agile (comma 2 articolo 26 D.L. 18/2020).
Non è stata inoltre esplicitamente prorogata la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 83 del D.L. 34/2020 “sull’assicurare da parte dei datori di lavoro la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità)” rendendo di dubbia applicabilità quanto previsto dal comma 1, integralmente prorogato dalle disposizioni in questione, dell’articolo 90 dello stesso decreto sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
Ulteriore criticità è presente nel provvedimento relativo ai figli di genitori under 14 in considerazione del fatto che tale norma riguarda il solo settore privato senza prevedere un analogo intervento per il settore pubblico che vede comunque l’applicazione delle linee guida nonché delle previsioni dei CCNL recentemente rinnovati.
L’iter di conversione si concluderà al Senato nei prossimi giorni con l’approvazione definitiva.
Integrazione del 19 settembre 2022
In sede di conversione del D.L. cosiddetto Aiuti bis, nel passaggio alla Camera, è stato approvato un ulteriore emendamento (Art. 25-bis. – Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato) che proroga fino al 31 dicembre 2022 il cosiddetto regime semplificato per l'accesso al lavoro agile di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34.
In particolare si evidenzia il contenuto del comma 4 laddove si prevede che "la modalità' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti".
Occorre dare evidenza della incertezza regolatoria - da parte del legislatore - per gli interventi frammentati e non organici sulla disciplina, come già evidenziato, con il
paradosso che il regime dell'obbligo dell'accordo individuale potrebbe sussistere comunque nel solo periodo intercorrente dal 1° settembre 2022, fine del regime di proroga, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. Aiuti bis con la istituzione della nuova proroga del regime semplificato fino al 31 dicembre 2022.
Ne consegue che il cosiddetto regime ordinario di regolazione del lavoro agile inerente il ripristino dell'obbligo dell'accordo individuale avrà efficacia dal 1° gennaio 2023.
Nella giornata di domani, martedi 20 settembre 2022, alle ore 14.30 è all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato la discussione del ddl di conversione del D.L. Aiuti bis che sarà approvato senza ulteriori modifiche.